Divorzio e separazione: la globalizzazione cambia le professioni ed evolve vecchie consuetudini per lasciare spazio a tecniche moderne ed economiche. Dirsi addio, ad esempio, adesso è più semplice e veloce, grazie al web. Cosa cambia per gli avvocati?
In Gran Bretagna, gli addetti ai lavori riflettono sulla mole di lavoro che i giudici perdono. La tecnologia rimpiazza il lavoro degli organi giudiziari e anche questa volta dimostra di essere riuscita a sostituire un’attività da sempre svolta da professionisti del settore.
Ne abbiamo parlato a #genitorisidiventa con Gerardo Soricelli, docente di Diritto Amministrativo II, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Niccolò Cusano, che ha subito sottolineato quello che dice la legge in Italia: “Da noi è possibile chiedere il divorzio breve dopo sei mesi di separazione consensuale e dopo un anno di separazione giudiziale: questo significa che c’è maggiore flessibilità nella richiesta. Porre fine ad una relazione è più facile.”
I divorzi online in Italia
“Quanto ai divorzi online, in Italia soltanto alcuni Tribunali permettono di procedere senza l’assistenza dell’avvocato, come ad esempio a Benevento. In questi casi, l’avvocato non interviene in udienza, deve soltanto occuparsi di predisporre moduli, attraverso una consulenza preventiva, e mettere a disposizione dei coniugi i modelli utili per presentare i documenti in rete”, ha osservato Soricelli.
Gli avvocati, oggi
La figura e le funzioni dell’avvocato, oggi, sono molto cambiate. Tant’è che “non deve più risolvere o sanare conflitti aggressivi che nascono tra persone nell’ambito della vita quotidiana, ma sono diventati mediatori, ovvero figure professionali che prevengono i conflitti ed evitano controversie future: la novità del divorzio online è un esempio della normativa sulla questione.”
Divorzio online e nuove separazioni
Divorziare in rete o separarsi senza l’ausilio dei giudici, oltre a rappresentare una significativa novità per le coppie, è anche un modo meno dispendioso di chiudere una relazione per sempre.