Alternanza scuola lavoro: è obbligatoria o no? La domanda, che solo qualche settimana fa nessuno di noi si sarebbe nemmeno posto, oggi, oltre a sembrare più che legittima, non presenta ancora una risposta scontata. L’alternanza scuola lavoro entra a far parte della vita scolastica degli studenti, almeno di quella dei liceali, visto che per i frequentatori degli istituti tecnici non era una novità, con l’introduzione della legge 107 del 2015, la cosiddetta Buona Scuola. Con l’approvazione dei decreti delegati, siamo nell’aprile del 2017, la Buona Scuola prende corpo e tra le novità a regime c’è proprio l’alternanza scuola lavoro.
Osteggiata, denigrata, attaccata, presa come spunto per mobilitazioni di piazza massicce e partecipate, l’alternanza, per un motivo o per l’altro, non va a genio né agli studenti, che la ritengono l’anticamera dello sfruttamento lavorativo, né ai sindacati rappresentativi del mondo della scuola. E proprio studenti e sindacati si trovano ad esultare quando, siamo al 24 aprile scorso, una nota del Miur recita così:
“Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, si osserva che, per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi. Potranno essere ammessi all’esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 400/200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno”.
Ci sono voluti tre anni ma alla fine il MIUR ha dovuto ammettere che quanto affermato nella “Guida operativa” del 2015 circa l’obbligo di frequenza delle attività di alternanza scuola lavoro, non aveva alcun fondamento normativo. Si tratta non solo di un clamoroso dietro front, ma anche della conferma di quanto più volte espresso dalla FLC CGIL ossia che la “Guida operativa” fosse un semplice documento di indicazioni senza alcun carattere vincolante per le scuole. Queste le parole del sindacato, cui hanno fatto seguito quelle delle associazioni studentesche:
Il ministero dell’Istruzione con quasi 3 anni di inaccettabile ritardo chiarisce che la normativa dell’ottobre 2015 e tuttora vigente, rispetto obbligatorietà delle ore di alternanza scuola-lavoro, e’ erronea- dichiara Francesca Picci, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Studenti- La normativa non può’ disporre nulla circa l’obbligo per gli studenti di aver svolto un monte ore minimo di attività’ di alternanza del triennio e finalmente il Miur lo ammette con un clamoroso dietro front.
Alla fine, il chiarimento del Miur, che attraverso un comunicato stampa avverte di non aver fatto nessun dietrofront, contribuendo, tra le altre cose, a rendere ancora più ingarbugliata una questione di per sé già abbastanza complessa. Qui di seguito un passaggio del CS divulgato dal Ministero:
Nessuna deroga o dietro front sull’Alternanza Scuola-Lavoro. Le interpretazioni secondo le quali la recente circolare esplicativa inviata alle scuole sarebbe la prova della mancata obbligatorietà dell’Alternanza nel percorso scolastico sono destituite di ogni fondamento. La circolare risponde, infatti, ad alcuni quesiti delle stesse istituzioni scolastiche in merito, in particolare, ai prossimi esami di Stato a cui parteciperanno, per la prima volta, studentesse e studenti che hanno completato il primo triennio di Alternanza secondo quanto previsto dalla legge 107 del 2015.