14 Apr, 2025 - 20:32

Cartelle esattoriali e tasse non pagate 2025: come rateizzare e quante rate saltare senza conseguenze

Cartelle esattoriali e tasse non pagate 2025: come rateizzare e quante rate saltare senza conseguenze

Il 30 aprile 2025 segnerà una scadenza importante per una piccola platea di contribuenti aventi diritto alla "Rottamazione quater", ma allo stesso tempo aprirà nuovi scenari preoccupanti riguardo le tasse non pagate e le cartelle esattoriali insolute. In un contesto economico in cui il potere d'acquisto delle famiglie è ridotto ai minimi termini, cresce il rischio di incorrere nella decadenza del piano di rateizzazione in corso, una situazione ormai familiare per molti. Una delle domande più frequenti riguarda proprio il numero di rate che si possono saltare senza incorrere in gravi conseguenze. Il cuore della questione, infatti, si concentra sulle cartelle esattoriali e sui crediti non iscritti a ruolo. Vediamo insieme gli aspetti principali.

Cartelle esattoriali e tasse non pagate 2025

Dal punto di vista normativo, la rateizzazione delle somme dovute è regolata dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973. Tale disposizione consente ai contribuenti di richiedere una dilazione nel pagamento delle cartelle esattoriali, in presenza di situazioni di temporanea difficoltà economica. Nel corso del tempo, le condizioni per la decadenza dai benefici della rateizzazione sono state più volte modificate, arrivando oggi – nei casi ordinari – a prevedere la tolleranza fino a un massimo di otto rate non pagate, anche non consecutive, come verrà approfondito nei paragrafi successivi.

Un discorso a parte merita la "Rottamazione quater", introdotta con la Legge di Bilancio 2023, che prevede condizioni più rigide: il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata determina la decadenza immediata dal beneficio della definizione agevolata, con la conseguente perdita di tutte le agevolazioni previste (esonero da sanzioni, interessi di mora e aggio).

Debiti non iscritti a ruolo e cartelle esattoriali: cosa cambia

I contribuenti devono saper distinguere tra debiti non ancora iscritti a ruolo e cartelle esattoriali, poiché la differenza tra queste due situazioni può influire in modo decisivo sulle fasi dell’accertamento e della riscossione tributaria. Come spiegato da InvestireOggi.it, tale distinzione non è solo formale, ma sostanziale, e può determinare tempi e modalità differenti di intervento.

Nel caso dei debiti non iscritti a ruolo, si tratta di crediti già affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER), ma per i quali non è ancora stata emessa formalmente la cartella esattoriale, né il contribuente è stato inserito nell’elenco ufficiale dei debitori. In questa fase è ancora possibile che l’ente creditore avvii un accertamento tributario e le successive procedure di riscossione. Tuttavia, il contribuente ha ancora margini per contestare l’atto ricevuto oppure per chiedere la rateizzazione dell’importo dovuto.

Diverso è il caso delle cartelle esattoriali, che riguardano crediti già iscritti a ruolo e quindi formalizzati attraverso l’emissione di un atto ufficiale. La cartella deve essere notificata al contribuente, con l’indicazione chiara delle somme richieste, della tipologia di imposta o tassa da versare e delle scadenze da rispettare. A fronte del mancato pagamento nei termini previsti, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può procedere con azioni cautelari ed esecutive, come il fermo amministrativo, il pignoramento dei beni o l’ipoteca.

Come funziona la rateizzazione per le cartelle esattoriali 

A partire dal 1° gennaio 2025, sono entrate in vigore le disposizioni previste dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024, che hanno introdotto importanti novità in tema di rateizzazione delle cartelle esattoriali. Le nuove regole offrono più tempo ai contribuenti, sia in presenza che in assenza di comprovate difficoltà economiche, per adempiere ai propri obblighi.

Secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, all’importo originario delle cartelle si sommano sanzioni, interessi e aggio. Le nuove soglie di rateizzazione sono così definite:

  • per debiti fino a 120.000 euro, è possibile ottenere un piano di pagamento fino a 84 rate mensili (7 anni), senza necessità di documentare la difficoltà economica;
  • se il contribuente dimostra di trovarsi in una reale e documentata situazione di difficoltà, il piano può estendersi fino a 120 rate mensili (10 anni).

Rateizzazione delle imposte (IRPEF, IVA, ecc.)

Per le imposte come IRPEF o IVA, la rateizzazione va richiesta direttamente all’Agenzia delle Entrate, che applica regole diverse rispetto alla riscossione delle cartelle di pagamento, in generale:

  • è possibile chiedere la dilazione in fino a 20 rate trimestrali, con applicazione di un interesse del 6% annuo;
  • le rate vanno generalmente pagate entro il 16 del mese, secondo la scadenza fissata dal piano.

Il mancato pagamento anche di una sola rata può comportare la decadenza automatica dal piano e l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40% sull’importo residuo.

Quante rate si possono saltare prima che il piano di rateizzazione decada?

Come già accennato, i contribuenti che hanno in corso un piano di rateizzazione possono saltare un certo numero di rate senza perdere immediatamente il beneficio della dilazione.Tuttavia, la soglia tollerata dipende dalla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzo.

 Di seguito una sintesi delle regole in vigore:

  • piani di rateizzazione richiesti prima dell’8 marzo 2020: è possibile saltare fino a 18 rate, anche non consecutive, senza incorrere nella decadenza del piano;
  • piani attivati tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021: la decadenza si verifica al mancato pagamento di 10 rate, anche discontinue;
  • piani avviati dal 1° gennaio 2022 al 15 luglio 2022: il limite di tolleranza scende a 5 rate non pagate, anche alternate;
  • piani avviati dal 16 luglio 2022 in poi: la normativa attualmente prevede la decadenza dopo 8 rate non pagate, anche non in sequenza.

L’effetto principale della decadenza è il ripristino dell’obbligo di pagamento del debito residuo in un’unica soluzione. In assenza di ulteriori richieste o accordi, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione può procedere al recupero delle somme dovute tramite procedure di riscossione forzata, tra cui:

  • fermo amministrativo dei veicoli;
  • pignoramento dei conti correnti o dello stipendio;
  • iscrizione di ipoteca su beni immobili.
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