La recente ordinanza n. 5839 del marzo 2025 della Corte di Cassazione ha riaffermato i principi fondamentali riguardanti la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge divorziato.
Si tratta di un argomento molto importante che coinvolge molte più famiglie di quel che si pensa. Spesso, la ripartizione della pensione di reversibilità è al centro di dispute legali, specialmente in presenza di seconde nozze o famiglie ricostruite.
In questo articolo, andremo a spiegare la normativa vigente e le più recenti interpretazioni giuridiche, offrendo una panoramica su come viene calcolata la pensione di reversibilità e sui criteri utilizzati per stabilire la ripartizione tra ex coniuge e superstite.
Intanto, ti consiglio di visualizzare il video YouTube pubblicato da Avv. Rita Rossi avvocato familiarista, che parla dell’argomento spiegandone tutte le sfaccettature.
La pensione di reversibilità è una prestazione che l'Inps eroga ai familiari di un pensionato o lavoratore deceduto, garantendo loro una continuità di reddito.
L'importo della pensione di reversibilità è calcolato come una percentuale della pensione che il defunto percepiva o aveva maturato, e spetta, principalmente, al coniuge superstite. Nel 2025, la pensione di reversibilità subisce un leggero aumento.
Tuttavia, può essere riconosciuta anche ad altri familiari, come figli, genitori, fratelli e sorelle, se sussistono determinati requisiti.
Quando il defunto ha più coniugi, ad esempio un coniuge superstite e un ex coniuge divorziato, si pone la questione della ripartizione della pensione di reversibilità.
I familiari aventi diritto alla pensione di reversibilità sono stabiliti dalla legge e sono suddivisi in ordine di priorità:
In questo modo viene assicurato che la pensione di reversibilità venga distribuita in modo equo tra i familiari che ne hanno diritto, tenendo conto delle specifiche condizioni previste dalla normativa.
La domanda per la pensione di reversibilità deve essere presentata all'Inps esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
Tuttavia, la determinazione della quota spettante all'ex coniuge e al coniuge superstite non è di competenza dell'Inps, ma rientra nella giurisdizione del giudice, che si occupa di stabilire la ripartizione delle somme.
L’ex coniuge divorziato può avere diritto a una quota della pensione di reversibilità. È richiesto solo il soddisfacimento di due condizioni fondamentali:
Se anche solo uno di questi requisiti non è presente, l’ex coniuge non ha diritto alla pensione di reversibilità.
Tuttavia, se entrambe le condizioni sono soddisfatte, l’ex coniuge può essere ammesso alla prestazione insieme al coniuge superstite.
In tal caso, la quota della pensione di reversibilità spettante a ciascuno dei beneficiari viene determinata dal giudice, che valuta la situazione specifica e le circostanze familiari.
La ripartizione della pensione di reversibilità non avviene in modo automatico o paritario, ma è il risultato di una valutazione che tiene conto di diversi fattori.
La giurisprudenza, inclusa l'ordinanza della Cassazione n. 5850 del marzo 2025, ha chiarito che il giudice considera vari criteri per determinare come suddividere la prestazione:
Il tribunale ordinario è l'unico competente a decidere la distribuzione delle quote, su richiesta di uno dei soggetti coinvolti. La decisione del giudice ha effetto retroattivo, a partire dalla data del decesso del pensionato.
L'ordinanza n. 5839 del 5 marzo 2025 della Corte di Cassazione ha ribadito i principi riguardanti la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge divorziato.
La pensione di reversibilità è una prestazione economica che garantisce continuità di reddito ai familiari di un defunto, come coniuge, ex coniuge, figli e altri parenti a carico.
Quando ci sono più coniugi, il giudice decide la ripartizione, prendendo in considerazione vari fattori come la durata del matrimonio e le condizioni economiche.
L’ex coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità solo se riceve un assegno divorzile e non si è risposato. La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps, ma la determinazione delle quote spetta al giudice.