Sai come evitare sanzioni e pagare correttamente l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche? Se la risposta non è chiara, non preoccuparti: l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti essenziali su come adempiere correttamente agli obblighi fiscali. Secondo la normativa vigente, l'imposta è dovuta per le fatture elettroniche con un importo superiore a 77,47 euro. Il pagamento può essere effettuato facilmente tramite il servizio telematico disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, tramite il modello F24.
Il contribuente ha l’obbligo di rispettare gli obblighi tributari, e l’importo dovuto viene calcolato automaticamente dall'Agenzia delle Entrate, che fornisce tutte le informazioni necessarie per il pagamento. La regolarizzazione dell’imposta di bollo avviene seguendo un calendario preciso, con scadenze differenziate in base al trimestre di riferimento. Vediamo quindi come e quando effettuare il versamento.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 42/E/2019, ha introdotto i codici tributo specifici per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, suddivisi per ciascun trimestre.
Tali codici devono essere utilizzati nel modello F24 per il versamento dell'imposta dovuta.
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. I contribuenti, muniti di credenziali digitali, possono accedere alla piattaforma digitale dell'Agenzia e procedere alla regolarizzazione dell’imposta direttamente online.
In alternativa, è possibile utilizzare i modelli F24 o F24 Enti Pubblici (F24 EP), riportando i codici tributo corrispondenti nel riquadro “Erario” e indicando l’importo dovuto e il periodo di riferimento.
I codici tributo da utilizzare nel modello F24 per ciascun trimestre sono i seguenti:
Come già accennato, i contribuenti possono regolarizzare il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sia attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che tramite il modello F24.
È fondamentale sottolineare che il versamento dell’imposta dipende non solo dall'importo totale delle fatture elettroniche emesse nel trimestre, ma anche dal periodo di riferimento.
In generale, l’imposta di bollo deve essere versata entro il 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre. Tuttavia, come indicato da informazionefiscale.it, se l’importo dovuto non supera una determinata soglia, è possibile rinviare il pagamento a una data successiva.
Per l’anno 2025, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche seguirà il seguente calendario:
L’Agenzia delle Entrate effettua il calcolo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche tenendo conto delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
Il calcolo avviene in modo automatico, con l’importo dovuto per il trimestre di riferimento generato direttamente dal sistema.
È importante sottolineare che, se una fattura viene scartata dal Sistema di Interscambio (SdI), essa non viene inclusa nel calcolo dell’imposta di bollo.
Di conseguenza, il contribuente non dovrà pagare l’imposta per le fatture che non sono state correttamente trasmesse e accettate.
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato tramite il modello F24, oppure in modalità telematica direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate, scegliendo la modalità che meglio si adatta alle esigenze del contribuente.
Nel caso di omesso, tardivo o carente pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione per regolarizzare l’imposta dovuta.
In questa comunicazione sono indicati gli interessi e sanzioni che possono arrivare fino all'80% dell’importo non versato, in conformità con quanto previsto dall'articolo 25 del D.P.R. 642/1972.
Tuttavia, il contribuente ha la possibilità di ridurre la sanzione applicata, se paga tempestivamente, grazie alla riduzione di un terzo della sanzione prevista, come stabilito dall’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471/1997.