L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti con Pos.
Dal 2026, gli operatori che mettono a disposizione Pos devono utilizzare il Sistema d’Interscambio (SdI), ovvero adottando nuove modalità per trasmettere telematicamente le informazioni sui dispositivi e le relative transazioni.
In questo articolo, vediamo quali sono i dati da indicare e i termini in base alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove istruzioni sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni che gli operatori, che forniscono agli esercenti strumenti di pagamento elettronico, devono inviare telematicamente.
Con il provvedimento n. 142285/2025, pubblicato il 21 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le nuove indicazioni per la comunicazione dei dati sui pagamenti elettronici.
In base al Dlgs n. 124/2019, gli operatori che mettono a disposizione dei Pos agli esercenti sono obbligati a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi degli strumenti forniti e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate tramite questi dispositivi. Si tratta di un nuovo obbligo accanto all'integrazione dei registratori di cassa telematici integrati con Pos.
Il provvedimento sostituisce quello precedente del 30 giugno 2022, che prevedeva anche la possibilità di inviare i dati tramite PagoPA.
Gli operatori devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, seguendo le specifiche tecniche fornite, le seguenti informazioni:
I soggetti obbligati devono inviare i dati telematicamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando i file conformi alle specifiche tecniche fornite.
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato anche i termini per la trasmissione dei dati. È molto importante che i dati vengano trasmessi mensilmente.
Il sabato è considerato un giorno festivo non lavorativo. Tuttavia, le comunicazioni ricevute entro l’ultimo giorno del mese non saranno considerate tardive.
La trasmissione si considera correttamente effettuata solo a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicato tramite l’invio automatico di una ricevuta, al cui interno sono riportate:
Se nella ricevuta viene segnalato uno scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati dovranno inviare i dati mancanti relativi alle transazioni non acquisite entro 5 giorni lavorativi.
Viene inoltre introdotta la fotografia di consistenza: ogni anno, l'Agenzia fornirà a ciascun soggetto obbligato una panoramica dei dati ricevuti per verificare il corretto adempimento.
In caso di discrepanze, il soggetto obbligato dovrà correggere o integrare i dati già trasmessi, inviando le specifiche comunicazioni di correzione secondo le modalità previste nelle specifiche tecniche allegate.
I soggetti obbligati dovranno inviare obbligatoriamente la comunicazione telematica all’Agenzia dele Entrate.
Si deve utilizzare la modalità prevista per l’invio dei dati al Sistema SdI, effettuando la trasmissione mensilmente, entro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.
Secondo la nuova procedura prevista dal provvedimento, dopo l'elaborazione dei dati, verrà fornita una ricevuta che riporta i dettagli, indicando i controlli effettuati e i risultati ottenuti.
Se la ricevuta segnala un errore totale o parziale nella comunicazione, i soggetti obbligati dovranno inviare, entro 5 giorni lavorativi, i dati mancanti relativi alle transazioni non acquisiti.
Come spiegato nell'allegato relativo alla fotografia di consistenza, l'Agenzia delle Entrate fornirà ogni anno a ciascun soggetto obbligato una panoramica dei dati ricevuti, per consentirgli di verificarne la correttezza. In caso di incongruenze, il soggetto dovrà correggere o integrare i dati.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove istruzioni per la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti con Pos, che entreranno in vigore dal 2026.
Gli operatori devono inviare telematicamente le informazioni sui dispositivi Pos e le transazioni effettuate, utilizzando il Sistema d’Interscambio (SdI). I dati da trasmettere includono il codice fiscale dell'operatore, il codice univoco del contratto e l’importo complessivo delle transazioni giornaliere.
La trasmissione deve avvenire mensilmente entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo. In caso di errori, i dati mancanti devono essere inviati entro 5 giorni lavorativi. Ogni anno, l'Agenzia fornirà una panoramica dei dati ricevuti per verificare la correttezza delle trasmissioni.