L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reso note le istruzioni per la presentazione della domanda di riammissione alla Rottamazione - quater delle cartelle esattoriali. La riapertura dei termini per la riadesione alla definizione agevolata è un provvedimento introdotto con la legge n. 15/2025. L’AdeR ricorda che i contribuenti possono presentare la domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025. Vediamo insieme chi può aderire, come presentare la domanda e le tempistiche per ottenere una risposta dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Possono riaderire alla Rottamazione - quater i contribuenti che hanno presentato la domanda entro il 30 giugno 2023 per l’adesione alla definizione agevolata in 18 rate suddivise in cinque anni, ma che risultano decaduti dalla misura agevolativa al 31 dicembre 2024.
Come riportato da fiscooggi.it, la normativa prevede che possano riaderire alla misura, pagando solo l’importo dovuto (scorporato da interessi, sanzioni e aggio), tutti coloro che, entro dicembre 2024, non abbiano subito la revoca del diritto alla misura per inadempienze relative al mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute. Tutti coloro che si ritrovano in questa condizione possono ripresentare una nuova richiesta di adesione alla Rottamazione - quater entro il 30 aprile 2025.
I contribuenti che intendono riavvalersi della Rottamazione - quater per le somme iscritte a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono presentare la domanda di riadesione alla misura agevolativa. L’Agenzia ha riaperto il servizio, disponibile sia nell’area riservata sia nell’area pubblica del sito.
L’adesione tramite l’area riservata del sito permette di presentare la richiesta di adesione alla definizione agevolata utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS. In questo caso, il contribuente non dovrà allegare documenti. Dalla sezione “Riammissione alla Rottamazione-quater”, il contribuente potrà selezionare i carichi e gli avvisi da rottamare.
Dall’area pubblica del sito dell’AdeR è possibile presentare la domanda di riadesione alla misura agevolativa senza disporre delle credenziali di identità digitale (SPID, CIE o CNS). In questo caso, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha predisposto un form attraverso il quale il contribuente può ricevere via e-mail la copia della “Comunicazione delle somme dovute” e i relativi moduli di pagamento.
I passaggi nell’area pubblica includono la scelta delle rate da versare (massimo 10) e l’invio dei documenti richiesti dal sistema. Dopo la conferma della domanda trasmessa con successo, viene inviato un link da approvare entro 72 ore.
Una volta inviata la richiesta di riammissione, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione dovrà rilasciare l’esito della richiesta, ovvero l’accoglimento o il rigetto. L’AdeR provvederà a comunicarlo entro il 30 giugno 2025, unitamente all’ammontare delle somme dovute e ai moduli di pagamento per coloro che hanno scelto di regolarizzare la propria posizione con un piano di rateizzazione.
Nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla riammissione alla Rottamazione - quater, viene chiarito che possono presentare la domanda di riammissione alla misura agevolativa coloro che rientrano in una delle seguenti condizioni:
In base alle disposizioni normative della legge n. 15/2025, non possono presentare la domanda per la riammissione alla misura agevolativa i contribuenti che hanno pagato regolarmente fino al 31 dicembre 2024.
In questo caso, i contribuenti devono continuare con il piano di rateizzazione originale. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento oltre i termini previsti comporta la perdita del diritto alla misura agevolativa. Perdere il diritto alla Rottamazione - quater significa vedere risorgere integralmente il proprio debito, comprensivo di interessi, sanzioni e aggio. Inoltre, le somme versate fino al momento della decadenza saranno considerate come acconto sull’importo dovuto.