In questi giorni, molti contribuenti hanno ricevuto un avviso di intimazione dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per il pagamento di debiti iscritti a ruolo. Tuttavia, spesso si ignora che questo atto rappresenta un passo preliminare all’espropriazione forzata in caso di mancato saldo. A questo punto, la domanda sorge spontanea: conviene pagare subito, rateizzare o aspettare l’eventuale Rottamazione quinquies? Analizziamo la normativa e i possibili rischi per chi non paga.
Secondo l’AdER, se trascorrono dodici mesi dalla ricezione della cartella esattoriale senza che il contribuente abbia pagato o richiesto la rateizzazione, l’Agenzia invia un avviso di intimazione. Da quel momento, si hanno cinque giorni di tempo per regolarizzare la posizione debitoria o richiedere una rateizzazione.
Se il contribuente non agisce, l’AdER può avviare procedure di recupero del credito, come ad esempio il pignoramento del conto corrente. Inoltre, i debiti fiscali possono portare al congelamento di eventuali rimborsi fiscali, che vengono trattenuti e destinati all'ente impositore.
La buona notizia è che la Legge 15/2025, convertendo il decreto Milleproroghe, ha riammesso alcuni contribuenti alla Rottamazione quater, purché al 31 dicembre 2024 non fossero in regola con i pagamenti della definizione agevolata.
Attualmente si discute l’introduzione della Rottamazione quinquies, una nuova misura agevolativa per chi è in difficoltà con debiti iscritti a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione. Tuttavia, non vi sono ancora conferme ufficiali sull’approvazione della quinta definizione agevolata.
Pertanto, chi ha ricevuto un sollecito di pagamento AdER e non rientra tra i riammessi alla Rottamazione quater deve valutare la rateizzazione ordinaria per sospendere eventuali azioni esecutive da parte dell'ente impositore.
Chi è escluso dalla Rottamazione quater può richiedere la rateizzazione del debito, attivando così la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, come il pignoramento e il fermo amministrativo.
I contribuenti decaduti dalla Rottamazione quater possono presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025. In questo modo, ottengono un abbuono su sanzioni, interessi e aggio, oltre alla sospensione delle procedure esecutive.
Chi invece non può accedere alla misura agevolativa deve pagare l’importo dovuto, comprensivo di interessi, sanzioni e aggio.
Secondo l’articolo 19 del DPR n. 602/1973, la richiesta di rateizzazione ha diversi effetti:
Come evidenziato da InformazioneFiscale.it, il contribuente che attiva un piano di rateizzazione ma non paga otto rate rischia gravi conseguenze, tra cui:
I contribuenti decaduti dalla Rottamazione quater per mancato o insufficiente versamento delle rate entro il 31 dicembre 2024 possono presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025.
Diversamente, chi ha un piano di rateizzazione della definizione agevolata e ha saltato l’ultima rata utile per completare la Rottamazione quater, fissata al 5 marzo 2025, non può presentare domanda di riammissione e perde tutti i benefici.
In questo caso, il debito torna a essere esigibile nella sua interezza, inclusi sanzioni, interessi e aggio, e le somme già versate vengono considerate come acconto sull’importo dovuto.
Per inoltrare la richiesta di riammissione alla definizione agevolata, è necessario compilare il modulo online disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nella sezione "Domanda di riammissione". Il contribuente può accedere alla piattaforma da qualsiasi dispositivo, senza bisogno di credenziali.