01 Feb, 2025 - 14:14

Notifica cartelle esattoriali via PEC: nullità o validità? Cosa dice la Cassazione

Notifica cartelle esattoriali via PEC: nullità o validità? Cosa dice la Cassazione

La Corte di Cassazione ha chiarito uno degli aspetti più delicati relativi alla notifica delle cartelle esattoriali. Secondo la sentenza, una cartella di pagamento notificata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in formato ".pdf" è valida e non può essere contestata, anche se l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non utilizza il formato ".p7m". In altre parole, non è necessario che il documento sia in formato ".p7m" per essere considerato legittimo.

Con l’ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024, la Cassazione ha ribadito che il sistema PEC garantisce autenticità e provenienza del documento dall’ente emittente. Come riportato da FiscoOggi.it, ecco un riepilogo sugli aspetti principali della validità delle notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo PEC.

Notifica cartelle esattoriali via PEC: il caso che ha portato alla decisione

Come si legge nel provvedimento emesso dalla Cassazione, è valida la cartella di pagamento notificata a mezzo PEC. Il motivo è molto semplice: la  vicenda nasce da una contestazione presentata da una Curatela fallimentare, che ha proposto opposizione sulla  validità di diverse cartelle esattoriali trasmesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nell’ambito di una richiesta di ammissione al passivo.

In primo grado, la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato nulla la notifica delle cartelle di pagamento effettuata a mezzo PEC, sostenendo un vizio di forma legato al formato ".p7m", che diventava PDF con firma digitale, (formato CAdES), il quale non averebbe potuto garantire l'integrità e l'autenticità del documento.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha impugnato tale decisione, ribadendo che l'attuale normativa vigente non impone l’obbligo di firma digitale per la validità della notifica della cartella esattoriale.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte confermato che il formato ".pdf" è valido, purché il documento sia inequivocabilmente riconducibile all’ente emittente, ovvero l’AdeR.

La posizione della Cassazione sulla notifica PEC con e senza obbligo della firma digitale

Come evidenziato da FiscoOggi.it, la Cassazione ha basato il proprio provvedimento su due principi fondamentali:

  1. assenza di obbligo della firma digitale: la Corte ha precisato, richiamando le precedenti sentenze n. 30948/2019 e n. 27181/2020, che una cartella esattoriale in formato digitale non deve necessariamente essere firmata digitalmente, a condizione che l’origine del documento sia chiara e riconducibile all’ente emittente;
  2. equivalenza tra i formati ".pdf" e ".p7m": sia la normativa italiana che quella europea (Regolamento UE 910/2014) riconoscono che le firme digitali di tipo CAdES (".p7m") e PAdES (".pdf") sono equivalenti. La Cassazione, nelle sentenze n. 35541/2023 e n. 12016/2022, ha confermato che anche una cartella notificata via PEC in formato ".pdf" è legittima a tutti gli effetti di legge.

Cosa cambia per i destinatari delle cartelle esattoriali?

Se un contribuente riceve una cartella esattoriale a mezzo PEC in formato ".pdf", non può contestarne la validità  della notifica adducendo la sola assenza del formato ".p7m".

Tuttavia, per contestare l'autenticità dell'atto, è necessario fornire prove certe che la cartella di pagamento non è riconducibile all'emittente, ovvero deve dimostrare concretamente che il documento non proviene effettivamente dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Questa condizione mette in evidenza che non sarà più possibile contestare le notifiche degli atti di pagamento via PEC con una semplice contestazione generica.

In sostanza, con questa sentenza, la Cassazione ha stabilito che, in assenza di elementi concreti che dimostrino l’invalidità dell’atto, le cartelle di pagamento notificate in formato ".pdf" sono considerate valide. Di conseguenza, non sarà più possibile richiederne la nullità, indipendentemente dalla presenza o meno della firma digitale. 

L’elemento fondamentale resta la riferibilità del documento all’ente emittente, garanzia assicurata dal sistema Posta Elettronica Certificata (PEC).

Alla luce di questa decisione, si comprende che le notifiche delle cartelle di pagamento in formato ".pdf" non sono annullabili per vizî di forma; al contrario, sono valide a tutti gli effetti di legge.

Tuttavia, se il contribuente riesce a dimostrare con prove certe che il documento è falso, che l'emittente non è autorizzato o che non è possibile identificarne con certezza l'autore, è possibile richiederne la nullità.

Notifica delle cartelle di pagamento: implicazioni operative

Questa sentenza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche sia per i contribuenti che per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. In particolare, elimina il rischio che le cartelle esattoriali notificate in formato ".pdf" possano essere annullate per un mero vizio formale.

I destinatari devono quindi concentrarsi esclusivamente su eventuali elementi concreti che possano mettere in dubbio l’autenticità o la provenienza del documento. Se non emergono tali elementi, la notifica della cartella di pagamento è considerata valida e non opponibile.

La chiarezza espositiva della Cassazione facilita la gestione delle controversie e riduce il margine per contestazioni infondate, garantendo maggiore certezza giuridica nell’ambito delle notifiche delle cartelle esattoriali a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Riepilogo: Notifica delle Cartelle Esattoriali via PEC

  1. Validità della notifica PEC in formato ".pdf"
    La Cassazione ha confermato che le cartelle esattoriali inviate via PEC in formato ".pdf" sono valide, anche senza l'uso del formato ".p7m", grazie alle garanzie di autenticità offerte dal sistema PEC.
  2. Autenticità e riferibilità garantite dal sistema PEC
    Il sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) assicura che il documento sia inequivocabilmente riconducibile all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, eliminando il rischio di contestazioni basate su presunti vizi formali.
  3. Equivalenza tra formati digitali e implicazioni per i destinatari
    I formati ".pdf" (PAdES) e ".p7m" (CAdES) sono considerati equivalenti dalla normativa italiana ed europea. Di conseguenza, i contribuenti non possono contestare la validità della cartella esattoriale senza prove concrete che ne dimostrino l'inesattezza.
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Antonella Tortora
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