La Corte di Cassazione ha chiarito uno degli aspetti più delicati relativi alla notifica delle cartelle esattoriali. Secondo la sentenza, una cartella di pagamento notificata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in formato ".pdf" è valida e non può essere contestata, anche se l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non utilizza il formato ".p7m". In altre parole, non è necessario che il documento sia in formato ".p7m" per essere considerato legittimo.
Con l’ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024, la Cassazione ha ribadito che il sistema PEC garantisce autenticità e provenienza del documento dall’ente emittente. Come riportato da FiscoOggi.it, ecco un riepilogo sugli aspetti principali della validità delle notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo PEC.
Come si legge nel provvedimento emesso dalla Cassazione, è valida la cartella di pagamento notificata a mezzo PEC. Il motivo è molto semplice: la vicenda nasce da una contestazione presentata da una Curatela fallimentare, che ha proposto opposizione sulla validità di diverse cartelle esattoriali trasmesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nell’ambito di una richiesta di ammissione al passivo.
In primo grado, la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato nulla la notifica delle cartelle di pagamento effettuata a mezzo PEC, sostenendo un vizio di forma legato al formato ".p7m", che diventava PDF con firma digitale, (formato CAdES), il quale non averebbe potuto garantire l'integrità e l'autenticità del documento.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha impugnato tale decisione, ribadendo che l'attuale normativa vigente non impone l’obbligo di firma digitale per la validità della notifica della cartella esattoriale.
Inoltre, la giurisprudenza ha più volte confermato che il formato ".pdf" è valido, purché il documento sia inequivocabilmente riconducibile all’ente emittente, ovvero l’AdeR.
Come evidenziato da FiscoOggi.it, la Cassazione ha basato il proprio provvedimento su due principi fondamentali:
Se un contribuente riceve una cartella esattoriale a mezzo PEC in formato ".pdf", non può contestarne la validità della notifica adducendo la sola assenza del formato ".p7m".
Tuttavia, per contestare l'autenticità dell'atto, è necessario fornire prove certe che la cartella di pagamento non è riconducibile all'emittente, ovvero deve dimostrare concretamente che il documento non proviene effettivamente dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Questa condizione mette in evidenza che non sarà più possibile contestare le notifiche degli atti di pagamento via PEC con una semplice contestazione generica.
In sostanza, con questa sentenza, la Cassazione ha stabilito che, in assenza di elementi concreti che dimostrino l’invalidità dell’atto, le cartelle di pagamento notificate in formato ".pdf" sono considerate valide. Di conseguenza, non sarà più possibile richiederne la nullità, indipendentemente dalla presenza o meno della firma digitale.
L’elemento fondamentale resta la riferibilità del documento all’ente emittente, garanzia assicurata dal sistema Posta Elettronica Certificata (PEC).
Alla luce di questa decisione, si comprende che le notifiche delle cartelle di pagamento in formato ".pdf" non sono annullabili per vizî di forma; al contrario, sono valide a tutti gli effetti di legge.
Tuttavia, se il contribuente riesce a dimostrare con prove certe che il documento è falso, che l'emittente non è autorizzato o che non è possibile identificarne con certezza l'autore, è possibile richiederne la nullità.
Questa sentenza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche sia per i contribuenti che per l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. In particolare, elimina il rischio che le cartelle esattoriali notificate in formato ".pdf" possano essere annullate per un mero vizio formale.
I destinatari devono quindi concentrarsi esclusivamente su eventuali elementi concreti che possano mettere in dubbio l’autenticità o la provenienza del documento. Se non emergono tali elementi, la notifica della cartella di pagamento è considerata valida e non opponibile.
La chiarezza espositiva della Cassazione facilita la gestione delle controversie e riduce il margine per contestazioni infondate, garantendo maggiore certezza giuridica nell’ambito delle notifiche delle cartelle esattoriali a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).