Il 3 dicembre 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma dell’IRPEF e dell’IRES. Con il via libera al decreto, continua il progetto di riforma fiscale prevista dalla legge delega n.11/2023.

In modo particolare, le modifiche intervengono alla base imponibile delle imposte: le aliquote, quindi, restano le stesse.

Il decreto, inoltre, prevede importanti novità anche per i redditi agrari, con l’introduzione di nuove regole per valorizzare le colture innovative.

Di seguito, maggiori dettagli.

Cosa sono IRPEF e IRES

Tra pochissimo andremo a spiegare i punti principali della riforma dell’IRPEF e IRES, di recente approvazione. È opportuno, a questo punto, fare un breve preambolo, spiegando cosa sono le due imposte e a cosa si riferiscono.

In entrambi i casi, si tratta di imposte sui redditi. L’IRPEF è l’Imposta sul reddito delle persone fisiche ed è dovuta, appunto, dalle persone fisiche per il possesso dei seguenti redditi:

  • Fondiari;
  • Di capitale;
  • Di lavoro dipendente;
  • Di lavoro autonomo;
  • Di impresa;
  • Diversi.

Ne approfitto per ricordarti che, per alcune Partite IVA, il pagamento del secondo acconto IRPEF è slittato al 16 gennaio 2025.

L’IRES è l’Imposta sui redditi delle società, la cui aliquota è pari al 24%. Sono soggetti al suo versamento:

  • Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti in Italia;
  • Gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali;
  • Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.

Cosa cambia con la riforma dell’IRPEF e IRES

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di riforma del regime fiscale sui redditi: IRPEF e IRES. Il testo del decreto è composto da 3 Titoli e 21 articoli, così di seguito suddivisi:

  • Titolo I: Disposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi;
  • Titolo II: Disposizioni in materia di redditi d’impresa;
  • Titolo III: Disposizioni finali.

Il decreto riscrive l’articolo 54 del TUIR e prevede che il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra le somme e i valori percepiti e l’ammontare delle spese sostenute durante lo stesso periodo d’imposta.

Viene confermata la rilevanza del principio di cassa. Tuttavia, ci sono alcune deroghe, con eccezioni che riguardano le somme e i valori percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta.

Il nuovo decreto introduce novità anche sui redditi di lavoro dipendente. In questo caso, le modifiche riguardano l’articolo 10 e 51 del TUIR. Non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati a Fondi integrativi.

Quali sono le novità introdotte per i redditi agricoli

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri introduce novità anche ai redditi agrari e in particolare a quelli legati all’innovazione tecnologica.

Particolari agevolazioni sono riconosciute alle imprese agricole innovative, modificando l’articolo 32 del TUIR. Nel reddito agrario viene inserito quello derivante da colture idroponiche e le vertical farm. Si tratta di coltivazione più evoluti, realizzati all’interno di strutture protette come serre e fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale.

Il reddito verrà determinato in base alla superficie adibita alla produzione che non eccede il doppio della superficie agraria di riferimento. Questo, però, dovrà essere definito con un apposito decreto interministeriale.

Sono incluse le attività per contrastare il cambiamento climatico

Il nuovo decreto stabilisce che rientrano tra le attività agricole anche quelle che portano benefici all’ambiente e contrastano il cambiamento climatico.

In particolare, sono inclusi i redditi derivanti dalla cessione dei beni materiali e non. Tra questi, per esempio, rientrano i crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2. Ovviamente, il tutto sempre nei limiti dei corrispettivi alle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività agricole.

Per riassumere

Il 3 dicembre 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma dell’IRPEF e dell’IRES, mantenendo invariate le aliquote ma modificando la base imponibile.

Tra le novità, si includono agevolazioni per le colture innovative e l’introduzione di attività agricole volte a contrastare il cambiamento climatico, come la cattura di CO2.

Il decreto riscrive diverse disposizioni fiscali riguardanti i redditi agricoli, i redditi da lavoro autonomo e dipendente, e le attività d’impresa.