Alla fine, è arrivata anche una novità per il congedo parentale. Nel 2025 sarà possibile ottenere una retribuzione più alta, pari all’80%, per i primi tre mesi di astensione volontaria dal lavoro. Vediamo insieme le nuove regole previste per il congedo parentale nella Legge di Bilancio 2025.

Congedo parentale all’80% per 3 mesi nel 2025

Il governo italiano è intervenuto per incentivare le nascite, sostenendo le famiglie con un nuovo bonus da 1.000 euro e regolamentando l’astensione facoltativa del lavoratore, che, in sintonia con gli obblighi lavorativi, non trascura il benessere della famiglia.

Come noto, il meccanismo del congedo parentale non è molto sfruttato dai lavoratori, nonostante lo strumento sia pensato per soddisfare i bisogni affettivi e relazionali nei primissimi momenti di vita dei figli.

Così, nella Legge di Bilancio 2025, sono state apportate modifiche allo strumento già attivo, ma poco richiesto a causa del riconoscimento di una retribuzione pari al 30% dello stipendio durante il periodo di astensione.

Per superare questo problema e favorire la natalità, nella Legge di Bilancio 2025 sono state introdotte grandi novità.

A preannunciare la riforma del congedo parentale è stato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il quale ha spiegato che dal 2025 i lavoratori avranno non più due mesi di indennità retribuita all’80%, bensì tre mesi.

Come funziona il congedo parentale nel 2025?

I lavori sulle modifiche dell’indennità di congedo parentale sono già iniziati con la Legge di Bilancio 2024. In particolare, il governo italiano è intervenuto con correttivi nel “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

L’INPS, infatti, ha spiegato che per il 2024 è previsto un aumento dell’indennità di congedo parentale, dal 30% al 60% della retribuzione, per un altro mese entro il sesto anno di vita del figlio. Il beneficio viene rilasciato anche entro sei anni dall’adozione o dall’affidamento.

Nella circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l’INPS ha reso operative queste nuove disposizioni normative, che prevedono un mese aggiuntivo su cui applicare una retribuzione pari all’80%, anziché al 60%.

Ciò significa che, nell’anno in corso, i genitori lavoratori dipendenti che hanno usufruito del congedo di maternità o paternità possono fruire di due mesi di indennità retribuita all’80%. Secondo le normative previste per il 2025, l’importo della retribuzione sarebbe dovuto scendere al 60%.

A questo punto, entrano in gioco le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2025, che prevedono che, a partire dal 1° gennaio 2025, sarà garantito un ulteriore mese aggiuntivo, portando i mesi da due a tre, con una retribuzione pari all’80% dello stipendio anziché al 60%, per tutto il nuovo anno.

Chi può beneficiare dell’aumento del congedo parentale?

Secondo quanto riportato dall’INPS nel quadro delle FAQ sull’indennità di congedo parentale, l’aumento del beneficio riguarda i lavoratori dipendenti. Non possono richiedere l’indennità i lavoratori autonomi né, tantomeno, i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Come funziona l’aumento dell’indennità?

È importante sottolineare che l’aumento dell’indennità non prevede un ulteriore periodo di congedo parentale, ma riguarda esclusivamente la percentuale dell’indennità, che sarà all’80% della retribuzione per il 2024 e il 2025 (Legge di Bilancio 2025) per due mesi aggiuntivi rispetto al primo.

Come funziona la fruizione del congedo se nel nucleo familiare c’è un lavoratore dipendente?

Nel caso in cui vi sia solo un genitore lavoratore dipendente nel nucleo familiare, l’ulteriore mese di congedo parentale, indennizzato all’80%, viene riconosciuto esclusivamente al genitore che risulta essere lavoratore dipendente.

Quando si applica il conguaglio degli arretrati del congedo parentale?

Nel messaggio n. 1629 del 26 aprile 2024, l’INPS ha fornito indicazioni ai datori di lavoro per la gestione degli arretrati legati all’aumento dell’indennità di congedo parentale, consentendo il conguaglio dal 30% all’80% della retribuzione.

Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare INPS.