Deve essere utilizzato il 730 integrativo per le criptovalute? Con la riforma fiscale il 730 ha allargato il perimetro di utilizzo.
Con il 730 è possibile dichiarare gli investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di diritto reale e attività estere di natura finanziaria. L’obbligo concerne immobili detenuti all’estero, criptovalute detenute attraverso portafogli e conti correnti. In tale modo sono stati assolti gli obblighi di monitoraggio di natura fiscale: fino allo scorso anno dovevano essere rispettati tramite la compilazione del quadro RW del Modello Redditi. Il quadro W deve essere compilato anche per calcolare le imposte correlate al possesso delle attività estere e degli investimenti: Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE); IVIE e Imposta sostitutiva sul valore delle criptovalute. Cosa accade se nel modello 730 il contribuente ha calcolato in maniera errata l’imposta dovuta alle criptovalute? Si può ricorrere al 730 integrativo? Facciamo chiarezza.
730 integrativo anche per le criptovalute?
Entro il 25 ottobre 2024 è necessario presentare il 730 integrativo. Si parla di integrazione in quanto è possibile ricorrere a questa tipologia di dichiarazione dei redditi nel caso in cui il contribuente debba effettuare delle rettifiche rispetto al modello 730 già presentato entro il 30 settembre. Nel caso in cui siano stati commessi errori nel 730 precedentemente inviato in merito al calcolo dell’imposta sulle criptovalute, è possibile ricorrere alla presentazione del 730 integrativo? La risposta è negativa dato che nelle istruzioni di compilazione del modello 730 viene specificato che in presenza del quadro W e dei righi C16 del quadro C o del rigo L8 del quadro L, l’integrazione deve essere presentata utilizzando il modello Redditi Persone Fisiche e non il 730 integrativo.
Il contribuente deve provvedere alla presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche anche se la rettifica riguarda dati contenuti in altri quadri del 730. Nel caso in cui si commettano errori nella compilazione del quadro W, la correzione degli errori deve avvenire mediante la compilazione del quadro RW del modello Redditi, anche nel caso in cui la correzione sia a favore o a sfavore del contribuente. Nel caso in cui il quadro W nel modello 730 sia stato compilato in modo corretto è possibile ricorrere al 730 integrativo.
730 integrativo: in quali casi è necessario presentarlo?
Il contribuente deve presentare tale tipologia di dichiarazione per effettuare integrazioni e modifiche dei dati presenti nel 730 da cui scaturiscono un minore debito p un maggiore importo a credito. Il contribuente deve presentare 730 integrativo per eseguire l’integrazione e le rettifiche dei dati presenti nel 730 che concernono i dati del sostituto di imposta. L’errata indicazione dei dati che riguardano il sostituto d’imposta non ha permesso il corretto svolgimento delle operazioni di conguaglio a seguito della consulenza richiesta all’intermediario fiscale abilitato.
Grazie al 730 integrativo è possibile apportare le modifiche dei dati presenti nel 730 originario riguardanti il sostituto di imposta e dei dati da cui scaturiscono un minore debito o un maggiore credito. Per ricorrere al 730 integrativo è necessario che la correzione da apportare al 730 originario sia favorevole al soggetto contribuente. Questo modello deve essere presentato anche nel caso in cui si desideri apportare una correzione tale da non rettificare l’importo dell’Irpef a debito, il quale risulta dal 730 precedentemente inviato.
Entro quando presentare il modello 730 integrativo?
Il modello 730 integrativo deve essere presentato entro il 25 ottobre nel caso in cui il contribuente non abbia inserito il sostituto di imposta nella dichiarazione originaria. Questo modello deve essere utilizzato nel caso in cui si desideri apportare correzioni favorevoli al contribuente: si va dall’inserimento delle spese deducibili a quelle detraibili fino all’indicazione di un reddito di importo inferiore.