L’ex bonus Renzi può essere negato in busta paga? Riceviamo spesso domande sull’erogazione del trattamento integrativo nello stipendio. Molti lavoratori hanno notato l’assenza di questo trattamento in busta paga e si chiedono come poterlo recuperare.
Innanzitutto, è importante chiarire che il trattamento non va perduto se non viene riconosciuto nello stipendio. L’ex bonus Renzi, riferito ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, corrisponde a una somma di denaro erogata integralmente per chi non supera una determinata soglia reddituale, o ridotta proporzionalmente in base alle detrazioni.
In caso contrario, resta la possibilità di recuperare la somma spettante attraverso le operazioni di conguaglio o in fase di dichiarazione dei redditi. Vediamo insieme come procedere per recuperare il trattamento integrativo se non viene corrisposto in busta paga.
Ex Bonus Renzi 1.200 euro in busta paga
È evidente che possedere i requisiti non basta per ricevere il trattamento integrativo in busta paga, poiché il datore di lavoro potrebbe non riconoscere il contributo dovuto mensilmente.
Molti sono i dubbi riguardanti il bonus Renzi, e diversi lettori hanno raccontato le difficoltà nel riceverlo in busta paga.
Eppure, nonostante il trattamento integrativo sia una delle novità introdotte dal D.Lgs. 216/2023, insieme alla riforma dell’IRPEF, l’articolo 1, comma 1 del D.L. 3/2020 ha previsto una modifica nel calcolo.
Tra le novità per il 2024, la detrazione per redditi fino a 15.000 euro è stata aumentata a 1.955 euro, rispetto ai precedenti 1.880 euro, fermo restando il limite del trattamento integrativo pari a 1.200 euro annui.
L’ex bonus Renzi 1.200 euro in busta paga: può essere negato?
La risposta è affermativa. Sì, assolutamente, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, può non erogare l’ex bonus Renzi in busta paga se il reddito lordo percepito supera i limiti previsti dalla normativa vigente e se, dalla modalità di determinazione del trattamento, non risulta il diritto al beneficio sulla base delle detrazioni fiscali riconosciute.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 6 febbraio 2024, ha spiegato le modalità di calcolo del trattamento integrativo, la cui somma non supera i 100 euro al mese in busta paga.
L’incentivo economico viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti che hanno maturato un reddito annuo compreso tra 8.174 e 28.000 euro, con le detrazioni che ne determinano l’importo.
Secondo quanto riportato da pmi.it, l’attribuzione del beneficio nello stipendio avviene in una delle seguenti casistiche:
Reddito annuo | Descrizione |
Reddito fino a 15.000 euro annui | Il lavoratore ha diritto all’ex bonus Renzi per un importo pieno pari a 100 euro al mese, a condizione che le detrazioni da lavoro non risultino maggiori dell’imposta dovuta. |
Reddito fino a 28.000 euro annui | Il lavoratore ha diritto al trattamento integrativo ridotto, riconosciuto sulla base delle detrazioni se non superano l’imposta lorda, garantendo quindi la capienza fiscale sufficiente per il diritto al beneficio economico. |
Detrazioni e Capienza Fiscale | Infine, il trattamento integrativo è condizionato dalla correlazione tra detrazioni complessive e imposta lorda. Pertanto, nell’ipotesi in cui le detrazioni eccedano l’imposta fino ad azzerarla, non risulta credito disponibile per riconoscere l’ex bonus Renzi. |
Quando viene erogato il trattamento integrativo?
Come da prassi, quasi consolidata nel tempo, molti datori di lavoro, per disporre di tutti gli elementi utili al calcolo del trattamento integrativo, posticipano le verifiche al conguaglio di fine anno.
In alternativa, si ricorda che, è possibile recuperare gli importi non fruiti nello stipendio in sede di dichiarazione dei redditi.
In sostanza, nel momento della presentazione del modello 730, nella procedura di verifica del calcolo dell’imposta dovuta, viene controllata l’applicazione del trattamento integrativo.
Pertanto, viene verificato il reddito di riferimento e l’attribuzione o meno in busta paga, e in questo frangente è possibile recuperare l’intero importo pari a 1.200 euro, se spettante, in riduzione delle imposte dovute.
Diversamente, se in fase di conguaglio emerge che la fruizione del bonus non era spettante, l’importo percepito indebitamente sarà oggetto di recupero d’imposta.