Chiedersi e sperare che il bonus prima casa possa essere riconosciuto anche per la seconda casa è un vero e proprio enigma da risolvere, ma per fortuna accorre in aiuto la Cassazione.

Anticipiamo sin da subito che la risposta al quesito è positiva, ma solo rispettando una specifica condizione. La regola generale dovrebbe essere nota a tutti, ma recentemente la Corte di Cassazione si è dovuta esprimere andando ad analizzare un caso davvero particolare.

Nel ripercorrere la sentenza, spieghiamo qual è la condizione da rispettare per usufruire, anche per altri immobili, delle agevolazioni sulla prima casa.

Bonus prima casa anche per la seconda casa?

Quando si acquista la prima casa si può godere di alcune agevolazioni fiscali. Il cosiddetto bonus prima casa prevede una riduzione delle imposte da pagare, ma solo quando l’acquisto avviene in presenza di determinati requisiti.

Alcuni contribuenti si chiedono se il bonus prima casa spetta anche per la seconda casa? La risposta è affermativa, ma solo rispettando una condizione. L’agevolazione sulla prima casa può essere richiesta anche per l’acquisto di un secondo immobile solo se il proprietario si impegna ad alienare il primo immobile entro un anno dall’acquisto della nuova casa.

Il bonus non spetta per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali:

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile);
  • A/8 (abitazioni in ville);
  • A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Mentre, oltre alle altre categorie catastali, sono ammesse nell’agevolazione anche le pertinenze classificate:

  • C/2 (magazzini e locali di deposito);
  • C/6 (rimesse e autorimesse);
  • C/7 (tettoie chiuse o aperte).

Spetta il bonus anche se la casa è inagibile

La Corte di Cassazione è stata chiamata a esprimersi su una vicenda particolare, ma molto interessante.
Come spiegheremo meglio, ripercorrendo la vicenda, il caso tratta di un contribuente che avrebbe dovuto alienare una casa inagibile per via del terremoto dell’Aquila del 2009.

La causa di forza maggiore non può essere invocata, anche considerando l’inagibilità della casa: il proprietario rimane comunque costretto ad alienarla entro un anno dall’acquisto. Infatti, non è rilevante che la vendita della casa acquistata nel 2006 non sia stata eseguita a causa dello stato di inagibilità della stessa.

Questo stato sussisteva già quando il contribuente ha assunto l’impegno alla vendita. Attenzione però: è in questo preciso caso che non esiste la causa di forza maggiore. In tutti gli altri casi di effettiva esistenza può essere invocato e potrebbe anche portare una deroga della legge.

Cosa ha stabilito la Cassazione sul bonus prima casa

La Corte di Cassazione ha dovuto analizzare la questione se il bonus prima casa spetta anche per altri immobili, occupandosi di uno specifico caso.

La decisione è contenuta nell’ordinanza n. 23978/24 e si riferisce a un avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio per la revoca dell’agevolazione sulla prima casa.

La questione riguarda un contribuente aquilano che, nel 2006, aveva acquistato la prima casa beneficiando delle relative agevolazioni.

Se ricordate bene, nel 2009 c’è stato il terremoto che ha colpito l’Aquila, provando effetti devastanti. Ci furono 309 morti e circa 1600 feriti. Proprio quell’evento ha danneggiato l’abitazione del contribuente in questione, causandogli danni strutturali importanti e rendendola inagibile.

Lo stesso cittadino ha acquistato un’altra casa nel 2016, richiedendo nuovamente quelle stesse agevolazioni fiscali. Rispettando la regola generale di cui abbiamo parlato, si è impegnato ad alienare l’altra casa entro un anno.

Tuttavia, l’ufficio presso il quale era stato registrato il secondo atto di acquisto ha revocato le agevolazioni in quanto la vecchia casa non è stata trasferita per legge. Secondo il cittadino, la mancata vendita è da additarsi proprio all’inagibilità.

Ciò non è valso a nulla, in quanto solo in casi particolari il bonus prima casa spetta anche per la seconda casa.