Il concordato preventivo biennale continua a preoccupare e sicuramente una bella fetta di potenziali interessati ha troppi dubbi e reticenza verso questo nuovo strumento del fisco: bisognerebbe sapere anche che ci sono alcune cause che portano alla cessazione e alla decadenza dal diritto.

Sono state introdotte regole precise sia per l’adesione che per la stessa permanenza. Quindi, gli aderenti devono non solo soddisfarle all’inizio per l’intero biennio. Pena la decadenza o la cessazione, a seconda dei casi. Vediamo subito quando si verificano e perché.

Queste sono le cause che portano alla cessazione dal concordato preventivo biennale

La scadenza per decidere di aderire o meno al concordato preventivo biennale si avvicina e, ancora, bisogna sciogliere qualche dubbio e chiarire aspetti di uno strumento che non ha mai convinto più di tanto.

Il concordato preventivo biennale è stato considerato un flop da molto prima della sua partenza ufficiale, ma il Governo sta facendo i salti mortali per rendere la proposta più accattivante per i contribuenti coinvolti.

Il Decreto Ministeriale del 14 giugno 2024 ha fornito le istruzioni su come l’Agenzia delle entrate deve formulare proposta di concordato e ha anche elencato quali sono le cause che conducono alla cessazione, alla decadenza e alla riduzione del reddito.

Sì, perché ci sono alcune cause che portano alla fuoriuscita immediata dal concordato preventivo:

  • La variazione dell’attività esercitata;
  • L’applicazione di un’altra percentuale di forfettizzazione per ricavi e compensi;
  • Cessazione definitiva dell’attività.

Dobbiamo fare riferimento anche al decreto legislativo n. 13/2024, che prevede la sua cessazione quando si realizza un reddito inferiore o si registrino dei minori valori della produzione netta effettivi nella misura del 50% rispetto a quanto concordato con Fisco.

Quando si decade dal concordato preventivo biennale

Oltre ai casi di cessazione, è interessante sapere quando si decade dalla proposta. Tra i principali motivi di decadenza troviamo al primo posto gli eventi calamitosi. Si tratta di quegli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del decreto legislativo n. 1/2018.

Ciò non basta ad avere un’idea chiara sui casi di decadenza. Infatti, affinché ci sia la decadenza, gli eventi devono aver comportato:

  • Danni ai locali che vengono utilizzati per svolgere l’attività, tali da renderli in parte o completamente inagibili e non idonei;
  • Danni alle scorte di magazzino che determinino la sospensione del ciclo produttivo;
  • Impossibilità di accesso ai locali che vengono utilizzati per svolgere l’attività;
  • Sospensione dell’attività.

La decadenza dal concordato preventivo non è determinata solo dagli eventi calamitosi, ma anche da:

  • Liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale;
  • Cessazione in affitto dell’unica azienda;
  • Sospensione dell’attività ai fini amministrativi;
  • Sospensione dell’attività professionale.

È possibile ridurre il reddito della proposta di concordato?

La risposta è affermativa: ci sono alcune situazioni in cui è consentito ridurre il reddito proposto. Si tratta di casistiche davvero particolari che si determinano nel caso in cui sia avvenuta la riduzione del reddito e del valore della produzione riferito al periodo d’imposta 2024.

Per essere più precisi, ciò avviene quando si verificano:

  • Eventi straordinari che comportino la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 giorni e 60 giorni (riduzione del 10%);
  • Eventi straordinari che comportino la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 60 giorni e 120 giorni (riduzione del 20%);
  • Eventi straordinari che comportino la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 120 giorni (riduzione del 30%).

Gli eventi straordinari devono essere riconducibili a situazioni altrettanto eccezionali verificatesi entro la fine del periodo d’imposta 2024. Tutti gli altri casi non sono ammessi.

Ovviamente, il contribuente deve aver già aderito alla proposta di concordato per poter chiedere la riduzione. Non si tratta di un’opzione applicabile prima dell’adesione.