Ex ENAM: con la pubblicazione del messaggio n. 3148 del 24 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato di aver apportato alcune modifiche a quanto era stato disposto in precedenza all’interno del c.d. “Regolamento per le prestazioni di assistenza sanitaria in favore degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale e loro familiari assistibili”.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali, fa riferimento alle seguenti disposizioni che sono state emesse sempre da parte dell’Istituto stesso all’interno del proprio sito web ufficiale:

  • la determinazione presidenziale n. 71 del 23 marzo 2017, recante “Approvazione del Regolamento per le prestazioni di assistenza sanitaria in favore degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale e loro familiari assistibili”
  • la deliberazione del Consiglio di Amministrazione (CdA) n. 74 dell’11 settembre 2024, il quale ha apportato delle modifiche al Regolamento che è stato adottato mediante la pubblicazione della determinazione presidenziale n. 71 del 2017 sopra richiamata.

Ex ENAM: ecco quali sono le modifiche apportate dall’INPS al Regolamento per le prestazioni di assistenza sanitaria per gli iscritti alla Gestione assistenza magistrale

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato deciso attraverso la pubblicazione della sopra citata deliberazione n. 74 dell’11 settembre 2024, il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha adottato delle modifiche al contenuto del c.d. “Regolamento per le prestazioni di assistenza sanitaria in favore degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale e loro familiari assistibili”.

Tale Regolamento, nello specifico, è stato adottato tramite la pubblicazione delle precedente determinazione presidenziale n. 71 del 23 marzo 2017 e, con il messaggio in oggetto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha elencato quelle che sono le principali modifiche che sono state apportate di recente al Regolamento in questione, spiegando quelle che sono le motivazioni che hanno portato all’adozione delle medesime.

A tal proposito, dunque, ecco qui di seguito tutte le modifiche che sono state apportate da parte dell’INPS al Regolamento per le prestazioni di assistenza sanitaria che vengono riconosciute nei confronti dei soggetti che sono iscritti alla Gestione assistenza magistrale, nonché ai loro familiari assistibili:

  • sono state riviste le regole di concessione della prestazione di Assistenza sanitaria ENAM, andando a:
    • modificare alcuni parametri economici in merito all’incremento delle percentuali di rimborso e all’abbassamento delle franchigie stabilite per le singole fasce di ISEE;
    • semplificare quello che è il relativo procedimento al fine di beneficiare della prestazione in oggetto, introducendo per tutte le casistiche l’allegazione della documentazione in formato digitale;
  • è stata eliminata la possibilità di presentare una domanda congiunta da parte di più soggetti che sono iscritti alla Gestione assistenza magistrale e che appartengono allo stesso nucleo familiare;
  • è stata eliminata la vivenza a carico del coniuge del soggetto iscritto alla Gestione assistenza magistrale al momento del decesso di quest’ultimo, quale condizioni di assistibilità prevista dal precedente Regolamento vigente in materia;
  • è stata soppressa la maggiorazione del 10% del rimborso in caso di spese che vengono sostenute per aver effettuato dei gravi interventi chirurgici oppure a causa di malattie gravi o rare, dal momento che questi ultimi risultavano avere una bassa incidenza percentuale sul totale dei rimborsi garantiti;
  • sono state introdotte altre tipologie di rimborso per via della più ampia diffusione di alcune patologie, nonché a causa delle variazioni che hanno subito le esigenze dell’attuale contesto sanitario, ossia l’erogazione di un rimborso delle spese sanitarie, fino al limite massimo di importo pari a 5.000 euro per ogni soggetto iscritto alla Gestione assistenza magistrale, in caso di acquisto di:
    • presìdi antidecubito;
    • letti ortopedici;
    • parrucche post chemioterapia;
  • è stato introdotto l’obbligo di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), ai fini della determinazione del modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), entro la data in cui viene presentata la domanda.