Sembrava tutto pronto, ma si va verso la proroga al 2025 del CIN sugli affitti brevi. Scadevano il 2 novembre i termini per dotarsi del Codice Identificativo Nazionale, ma il Ministero del Turismo sta valutando lo slittamento dei termini per il debutto dei nuovi obblighi.
La proroga potrebbe essere disposta in ragione di evitare sanzioni a chi non riesce ad adeguarsi a tempo.
Da considerare, inoltre, che le associazioni di categorie, nelle ultime settimane, stanno lamentando malfunzionamenti e anomalie che renderebbero difficile la richiesta dei codici necessari per adeguarsi alle nuove regole.
Si avvicina la proroga del CIN affitti brevi al 2025
A un mese dalla scadenza, si sta avvicinando sempre di più la possibilità della proroga dei termini per adeguarsi al CIN sugli affitti brevi.
La proroga potrebbe far slittare di 60 giorni la scadenza dei termini. La notizia di un possibile slittamento dei termini arriva dal Ministero del Turismo, nella giornata del 30 settembre.
Qual è il motivo della proroga al 2025? Sul portale istituzionale del Ministero del Turismo, nella nota del 30 settembre leggiamo: “Garantire una transizione più efficace e supportare le imprese nel passaggio alle nuova disposizioni”.
Quindi, la proroga potrebbe essere disposta per ragioni tecniche e per evitare possibili sanzioni a chi non riesce ad adeguarsi entro i termini attualmente stabiliti.
Sempre il 30 settembre, l’Associazione Italiana Gestori Ospitalità Diffusa ha comunicato di aver inviato una lettera al Ministero per segnalare alcune criticità sulla piattaforma che ospita la Banca Dati delle Strutture Ricettive e la procedura per la richiesta del CIN.
Le anomalie che emergono nella richiesta del CIN si rintracciano proprio nella fase di interscambio delle informazioni tra le Banche Dati regionali e la Banca Dati nazionale.
Quando adeguarsi al CIN
Al di là dell’ipotesi di una possibile proroga al mese di gennaio 2025 per adeguarsi alle regole attorno al CIN sugli affitti brevi, rimane comunque utile tenere bene a mente quali sono le scadenze attuali, per non incorrere nelle sanzioni previste.
La tabella di marcia è la seguente:
- Entro il 2 novembre, ovvero a 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso sulla piattaforma “Banca Dati Strutture Ricettive”, si dovrà avere il CIN da esporre nello stabile e anche in tutti i relativi annunci;
- Entro il 1° gennaio 2025, ovvero a 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, anche tutti coloro che hanno ottenuto il codice regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN dovranno essere già adeguati alle nuove regole.
Una volta trascorsi i termini e in assenza dell’adeguamento alla normativa del CIN scattano le sanzioni. Riepiloghiamo i casi e la relativa sanzione:
- Mancata richiesta del CIN: sanzione da 800 euro a 8.000 euro;
- Mancata esposizione del CIN: sanzione da 500 euro a 5.000 euro;
- Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza: sanzioni nazionali o comunali;
- Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori: sanzione da 600 euro a 6.000 euro;
- Mancata presentazione della SCIA al SUAP: sanzione da 2.000 euro a 10.000 euro.
Tuttavia, per la piena applicazione di obblighi e sanzioni, con tutta probabilità, si dovrà attendere al 2025.
Oltre 190.000 strutture hanno già ottenuto il Codice Identificativo Nazionale affitti brevi
Il numero delle strutture ricettive che si sono adeguate e hanno già ottenuto il CIN sono oltre 190.000. I dati sono arrivati dal Ministero del Turismo, per sottolineare come la misura sta avendo un ottimo riscontro, con dati che sembrano essere incoraggianti.
Altro dato molto incoraggiante è quello delle strutture ricettive che si sono registrate alla Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR): sono già state superate le 500.000 unità.