I neo genitori possono fruire del congedo parentale anche a ore: una particolarità introdotta dalla Legge n. 228/2012, molto utile che, forse, non tutti sanno.
Il congedo parentale è il periodo in cui il lavoratore può assentarsi dal posto di lavoro per prendersi cura dei figli nei primi 12 anni di vita. Si tratta di uno strumento molto importante introdotto proprio per dare la possibilità ai genitori di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali.
Ci sono due diverse modalità di fruizione del periodo, tra cui quello a ore. La disciplina, comunque, prevede un determinato limite di ore che si possono richiedere per ogni giornata. Superato tale limite, il congedo viene considerato come fruito interamente.
Come funziona? Come si calcola?
Chi può richiedere il congedo parentale
I neo genitori che hanno diritto al congedo parentale possono fruire dei permessi a ore. A chi spetta? Ne hanno diritto i genitori naturali, adottivi o affidatari che hanno un rapporto di lavoro dipendente. Il diritto del congedo frazionato a ore si acquisisce già dalla nascita del figlio o dal suo ingresso in famiglia.
Quanto dura il congedo parentale? In base alle ultime modifiche, non può superare il limite di 11 mesi quando fruito dal genitore solo. Invece, rimane il termine di 10 mesi, quando viene fruito da entrambi i genitori che, a loro volta, non devono superare il limite di 9 mesi. Nel computo, sono compresi sia i mesi che i giorni e le stesse ore di permesso.
Come funziona il congedo parentale a ore
Non bisogna confondere i permessi di allattamento con il congedo parentale a ore, in quanto si tratta di strumenti completamente differenti. I permessi per l’allattamento sono riconosciuti solo per il 1° anno di età del figlio, per 1 o 2 ore al giorno a seconda dell’orario d’impiego. Invece, passando al congedo parentale a ore, spetta nel limite di 10 mesi complessivi, che passano a 11 nel caso di nuclei familiari monoparentali.
I criteri di calcolo della base oraria e il monte orario giornaliero sono variabili e bisogna fare riferimento al proprio contratto collettivo nazionale di lavoro.
Secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità del 2013, che ha introdotto la fruizione oraria, la disciplina sul calcolo è stata rinviata alla pertinenza dei contratti collettivi di riferimento.
Nel caso in cui nei contratti collettivi manchi il riferimento alle modalità di fruizione, allora si applica la regola generale, secondo la quale la durata del permesso deve essere pari alla metà dell’orario medio giornaliero.
Calcolo e quanto spetta di congedo
Sia nelle ore che nei giorni di congedo, i dipendenti ricevono un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Da considerare, in ogni caso, alcuni limiti.
Il congedo parentale è stato modificato più volte e, in base alle ultime variazioni apportate, il numero dei mesi è stato incrementato da 6 a 9, coperto da un’indennità del 30%.
Sono previsti, quindi:
- 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3);
- 3 mesi, trasferibili tra i genitori con un’indennità pari al 30% della retribuzione.
È stata prevista anche una maggiorazione del congedo parentale, richiedibile, in base ai casi, anche quando questo viene fruito a ore.
Come richiedere il congedo parentale? Ovviamente, non si tratta di un periodo che spetta in automatico, ma i neo genitori devono provvedere a presentare domanda tramite una procedura telematica. La domanda può essere presentata anche per il tramite di un Patronato oppure avvalendosi del servizio di contact center.
La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del congedo richiesto. Se la domanda viene presentata dopo, l’indennità spetta comunque, ma solo per i giorni successivi all’invio dell’istanza.