Il calcolo del risparmio energetico è indispensabile per determinare la percentuale di bonus spettante sugli investimenti delle imprese relativi alla Transizione 5.0. A tal proposito, si fa presente che il sistema di incentivi messo in piedi per mezzo del decreto legge 19 del 2024, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”, consente di acquistare beni strumentali materiali e immateriali 4.0, beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili e investimenti in formazione del personale per accrescere le transizioni della transizione green.

Ma, per arrivare a ricavare fino al 45% di credito d’imposta sugli investimenti riconosciuti, le imprese devono dimostrare di aver ottenuto un risparmio, in termini di energia consumata, proprio grazie agli investimenti effettuati. I risparmi energetici possono essere riferiti sia all’unità produttiva che al processo produttivo all’interno dei quali siano stati inseriti i beni oggetto di investimento.

Transizione 5.0, obiettivo efficientamento energetico: cosa significa?

Cruciale, per il calcolo del risparmio energetico della Transizione 5.0, è la determinazione degli indicatori di prestazione. Si tratta di indici che rappresentano le relazioni quantitative tra i consumi energetici e le variabili operative, considerando le condizioni esterne che condizionano i consumi stessi. L’obiettivo degli indici è quello di arrivare alla normalizzazione dei consumi, ovvero a un processo di efficientamento energetico dell’impresa richiedente i bonus per la Transizione 5.0 che consenta:

  • di ridurre di una determinata percentuale il consumo energetico;
  • di mantenere i consumi più bassi o uguali a fronte di un aumento della produzione.

Pertanto, l’indicatore di prestazione è calcolato come il rapporto tra i vettori primari e ausiliari interessati dal progetto di innovazione (TEP) e del risparmio energetico e i volumi di produzione.

Il risparmio dovrà essere mantenuto e rendicontato per i cinque anni successivi alla fruizione del credito d’imposta della Transizione 5.0 in quanto futuri controlli del Gestore dei servizi energetici (GSE) verificheranno l’effettivo efficientamento energetico raggiunto.

Efficientamento energetico per unità produttiva o per processo produttivo: cosa significa?

Si consideri che il risparmio energetico minimo del 3% per ottenere il credito d’imposta della Transizione 5.0 coincide con la riduzione dei consumi energetici di tutto il sito produttivo. Quindi, a tal proposito, si dovrà far riferimento ai dati sui consumi sull’unità locale, sullo stabilimento esistente alla medesima particella catastale o su particelle continue, con l’obiettivo di produrre beni e servizi. L’unità rappresenta, dunque, un centro autonomo di imputazione di costi.

La riduzione dei consumi energetici può essere riferita anche al processo produttivo interessato dagli investimenti in Transizione 5.0 per ottenere almeno il 5% di efficientamento. Ci si riferisce, in questo caso, a una o più linee produttive interessate da input e output, di procedimenti autonomi per la trasformazione di materiali immessi e di produzione di beni e servizi ottenuti come risultato.

Efficientamento energetico del bonus 5.0: ecco quali sono le fasce possibili

Tutti i concetti sono alla base dalla quantificazione degli incentivi spettanti alle imprese per la Transizione 5.0. Infatti, le imprese richiedenti possono puntare a diverse aliquote di credito d’imposta proprio grazie ai risparmi energetici ottenuti dagli investimenti. A tal proposito, si considerano le tre fasce di efficientamento energetico, ovvero:

  • prima fascia con riduzione dei consumi del 3% sull’unità produttiva e del 5% sul processo produttivo;
  • seconda fascia, con riduzione dei consumi del 6% per l’unità produttiva e del 10% sul processo produttivo;
  • terza fascia, con risparmio energetico del 10% per l’unità produttiva e del 15% sul processo produttivo.

Transizione 5.0, quali percentuali di credito d’imposta spettano a seconda del risparmio energetico?

A fronte di queste tre opzioni, il credito d’imposta della Transizione 5.0 si calcola nel seguente modo:

  • investimenti fino a 2,5 milioni di euro, aliquote di bonus del 35% (prima fascia di risparmio energetico), 40% (seconda fascia) o 45% (terza fascia);
  • investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro, aliquote del 15% (prima fascia di risparmio energetico), 20% (seconda fascia) o 25% (terza fascia);
  • investimenti da 10 a 50 milioni di euro, aliquote del 5% (prima classe di risparmio energetico), 10% (seconda fascia) e 15% (terza fascia).