Sulla Transizione 5.0, sistema di incentivi previsto dal decreto legge del 2 marzo 2024, numero 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)”, si può tracciare una road map di comunicazioni, investimenti e passaggi per arrivare al credito d’imposta.

L’intero processo parte dal primo step, quello della comunicazione preventiva, adempimento all’interno del quale devono essere presentati i dati di progetto e la data di avvio del completamento. In questa fase di comunicazione ex ante, le imprese interessate al credito d’imposta del bonus 5.0 devono procedere a trasmettere l’elenco degli investimenti e il loro ammontare, l’importo del credito d’imposta atteso, l’impegno a rispettare gli obblighi del Piano nazionale di ripresa e resilienze e le dichiarazioni correlate.

Nel termine di cinque giorni, il Gestore per i servizi energetici (GSE) effettua un controllo di tipo documentale, rilasciando una ricevuta di “conferma di avvenuta prenotazione” dei crediti d’imposta da parte dell’impresa richiedente. In alternativa, il GSE può richiedere delle integrazioni che l’impresa deve inviare nel termine di 10 giorni. In caso di esito positivo, il GSE rilascia una conferma del credito prenotato.

Transizione 5.0, come si arriva al credito d’imposta?

Il secondo step della domanda degli incentivi della Transizione 5.0 si apre con il termine di 30 giorni – fissato dalla comunicazione preventiva – entro il quale l’impresa dovrà versare gli acconti. In questa fase, dunque, l’impresa richiedente dovrà trasmettere gli estremi delle fatture inerenti gli ordini prenotati con avvenuto pagamento dell’acconto del 20% minimo del costo degli investimenti nei beni elencati negli allegati A e B e delle fonti energetiche rinnovabili.

All’invio di questa comunicazione, il Gestore dei servizi energetici ha altri cinque giorni di tempo per rilasciare una seconda ricevuta, che è quella di conferma della ricezione dell’acconto per gli investimenti da far rientrare nella Transizione 5.0. Anche in questo caso, il GSE può richiedere delle integrazioni all’impresa. Quest’ultima dovrà procedere nell’invio delle integrazioni nei successivi 10 giorni.

Sia nel caso in cui la documentazione sia completa in prima battuta e soddisfi le condizioni del Gestore dei servizi energetici, sia nel caso di integrazioni, il GSE ha cinque giorni di tempo per rilasciare la “Ricevuta di Conferma“, con la quale si chiude la seconda fase relativa alla comunicazione periodica degli acconti effettuati.

Bonus 5.0, check list di documenti da inviare al Gestore dei servizi energetici (GSE): ecco quali sono

Il terzo step della domanda dei crediti d’imposta della Transizione 5.0 consiste in una check list di documenti che l’impresa deve trasmettere al Gestore dei servizi energetici. Si noti che la scadenza per la trasmissione degli ultimi documenti è fissata al 28 febbraio 2026, mentre gli investimenti devono essere già conclusi alla data del 31 dicembre 2025. I due mesi in più di tempo servono, pertanto, solo per la trasmissione di documenti ex post rispetto agli investimenti effettuati.

Nel set documentale da trasmettere al GSE rientrano:

  • le informazioni sul progetto;
  • la data in cui sia avvenuto l’effettivo completamento del progetto;
  • l’ammontare dell’investimento;
  • l’importo del credito d’imposta spettante;
  • la certificazione ex post;
  • la certificazione contabile;
  • la perizia dei beni oggetto di investimenti.

Come funziona il credito d’imposta 2025 della Transizione 5.0?

Nel caso di esito positivo della fase di trasmissione della documentazione ex post, il Gestore dei servizi energetici ha cinque giorni di tempo per rilasciare la ricevuta dalla conferma del credito di imposta utilizzabile in compensazione. In caso di esito negativo della verifica documentale, il GSE può richiedere l’integrazione e l’impresa ha 10 giorni di tempo per provvedere.

L’intera procedura di chiude con la fase di utilizzo del credito d’imposta della Transizione 5.0. Dopo l’esito positivo sul set di documenti richiesti (o dopo l’integrazione), l’impresa ha tempo fino al 31 dicembre 2025 per utilizzare il credito in compensazione. Per la quota residua, si può procedere con l’utilizzo in cinque annualità, di pari importo, successive al 2025.