Continua a tenere banco, in tema di bonus edilizi, la questione della cessione delle rate residue per interventi effettuati con l’agevolazione del superbonus. I nuovi vincoli imposti dalla legge 67 del 2024, di conversione del decreto legge 39 del 30 marzo 2024, impongono infatti delle scelte su come utilizzare la parte agevolata dei lavori degli scorsi anni.

A tal proposito, è utile suddividere le rate residue a seconda che derivino da operazioni di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi dalle quote avanzate da cessioni dei crediti o da applicazioni di sconti in fattura già effettuati. La distinzione delle due situazioni aiuta a capire quando si può ancora cedere le rate residue perché formalmente derivanti da operazioni che, alla base, derivano da altre attività di trasferimento del bonus.

Rate residue superbonus, quando si può usare ancora la cessione o lo sconto in fattura?

La possibilità di cedere le rate residue dei superbonus per lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico agevolati dal superbonus passa dunque da un’attenta valutazione delle operazioni poste in essere per l’utilizzo dell’incentivo. Si pensi a un contribuente che abbia sostenuto delle spese agevolate dal bonus 110% nel 2023, con certificazione di due stati di avanzamento dei lavori asseverati dal tecnico e depositati in Comune.

Per via delle difficoltà nel 2023 a trovare acquirenti dei crediti d’imposta maturati, il contribuente ha portato in detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi le spese del primo stato di avanzamento dei lavori, mentre il secondo Sal non è stato inserito nella dichiarazione dei redditi proprio per mancata capienza fiscale.

Stante il dettato della legge 67 del 2024, potrebbe il contribuente cedere a terzi i crediti derivanti dalle spese del secondo stato di avanzamento dei lavori negli anni dal 2024 al 2026, non essendoci un divieto di cessione, all’interno della legge di conversione del decreto legge 39 del 2024, delle rate non ancora fruite?

Detrazione fiscale dei bonus edilizi, per le quote residue serve la capienza fiscale

In base a quanto stabilito dalla legge 67 del 2024, pur non essendoci un riferimento alle rate residue dei crediti da superbonus dei prossimi anni e alla loro cessione, si ritiene che la risposta sia negativa. Nella motivazione del divieto rientra il fatto che, pur non essendo stato portato in detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi il bonus del secondo stato di avanzamento dei lavori, il secondo stato di avanzamento dei lavori avrebbe potuto essere oggetto di detrazione fiscale.

Pertanto, l’eccezione al divieto di cedere i crediti rimane limitata ai casi in cui il contribuente, al posto della detrazione fiscale (utilizzata o non utilizzata), abbia optato per la cessione dei crediti d’imposta.

Per questo motivo, risulta essenziale distinguere i casi in cui il credito del superbonus per lavori fatti sui propri immobili sia stato portato in detrazione dalle ipotesi in cui si è optato per l’applicazione dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti d’imposta, quando possibile e nel momento in cui si trovi un acquirente disposto a comprare i bonus.

Cosa si prevede per la cessione delle rate residue superbonus e cosa fare nei casi di incapienza fiscale?

Nel caso della detrazione fiscale – effettivamente fatta o meno – non si possono cedere le quote residue dei bonus edilizi, mentre nelle ipotesi di utilizzo di una delle due opzioni alternative alla detrazione, si può ancora cedere il credito. Inoltre, il cessionario del credito che abbia concesso lo sconto in fattura può cedere le quote residue, posto che non siano state ancora utilizzate in compensazione.

Per una precisa applicazione della disciplina della cessione delle rate residue è utile rifarsi al comma 7, dell’articolo 4 bis, del decreto legge 39 del 30 marzo 2024.