Lasciare una supplenza per un’altra è possibile sono quando si verificano particolari circostanze. Come tutti i supplenti sanno, le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato avvengono da graduatorie provinciali o d’istituto, ma per lasciare il servizio si devono rispettare alcune regole.

Il precariato, grande piaga del corpo docente, è in parte fondato proprio su questo sistema di supplenze, con incarichi da prendere e lasciare alla ricerca di opportunità più vantaggiose.

Non sempre, però, è possibile lasciare una supplenza per un’altra, proprio in base all’ordinanza ministeriale n.88/2024.

Come ottenere una supplenza

Partiamo un po’ da principio, spiegando come i supplenti ricevono gli incarichi. I docenti vengono nominati dalle graduatorie provinciali (GPS) o dalle graduatorie d’istituto (GI), in base alle 150 preferenze scelte.

Sono previsti diversi turni di nomina e, spesso, gli insegnanti sono costretti ad attendere quasi fino al mese di dicembre – sempre che vada bene e che ottengano il posto!

Le supplenze possono essere al 30 giugno o al 31 agosto, se da GPS, e anche brevi, se da GI.
Nell’attesa di una convocazione dalle graduatorie provinciali, molto più convenienti, gli insegnanti possono accettare anche incarichi dalle graduatorie d’istituto.

Questo sistema è una delle cause del precariato nel mondo della scuola. Gli aspiranti docenti sono sempre in attesa di un incarico da prendere o da lasciare per cercare condizioni migliori. Ciò, però, non sempre è possibile.

Ci sono alcuni casi in cui è possibile lasciare una supplenza per un’altra, in base all’ordinanza ministeriale n.88/2024 del 16 maggio, seppur nel rispetto di regole ben precise.

Quando si può lasciare una supplenza per un’altra

L’ordinanza di cui abbiamo parlato viene rinnovata anno dopo anno. La stessa, infatti, determinata la normativa di riferimento per l’attribuzione delle supplenze.

Il supplente che decide di lasciare un incarico per un altro abbandona, di fatto, il servizio. Di conseguenza perde la possibilità di ottenere incarichi ulteriori per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto di ogni ordine e grado. La nota amara è che perde questa possibilità per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie, ovvero, nel caso specifico, per il biennio 2024/26.

Torniamo alla domanda che ci siamo posti: quando si può lasciare una supplenza per un’altra?

  • Si può lasciare una supplenza da GI per una supplenza annuale al 30 giugno o al 31 agosto conferita da GPS per la stessa o diversa classe di concorso o tipologia di posto (è possibile anche quando si tratta di uno spezzone);
  • Si può lasciare anche se la supplenza annuale è stata conferita dalle GI per altra supplenza annuale per lo stesso insegnamento o diverso;
  • Si può lasciare una supplenza conferita da GI fino all’ultimo giorno di scuola, per un’altra al 30 giugno o al 31 agosto.

Quando non è possibile lasciare una supplenza

Passiamo a esaminare quando non è possibile lasciare una supplenza per un’altra.

I casi sono sostanzialmente tre e li elencheremo di seguito:

  • Non è possibile quando entrambe le supplenze sono brevi e sono state conferite da GI. Una supplenza breve da Graduatoria d’Istituto non può essere lasciata per un’altra supplenza breve sempre da Graduatoria d’Istituto, neppure nel caso in cui la prima è uno spezzone;
  • Non è possibile quando la prima supplenza è conferita da GAE o GPS per un’altra supplenza da GAE, GPS o da GI in nessun caso, neanche quando la prima è uno spezzone fatto salvo il diritto di completamento;
  • Non è possibile neppure quando la prima è una supplenza breve e la si vuole lasciare per una fino al termine delle lezioni.

Quindi, con la sola eccezione di questi tre casi, nel 2024, in base all’ordinanza vigente è possibile lasciare una supplenza per accettare un altro incarico.