Nuovo T.U. Riscossione: cosa cambia per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi? Ecco cosa prevede.

Il CdM ha approvato il Testo Unico sulla Riscossione: si tratta del testo unico approvato dall’esecutivo Meloni dopo quello sui tributi erariali, sulle sanzioni di natura tributaria e sulla giustizia tributaria. Per quanto concerne l’iter che il governo intende proseguire, si dovrà attendere l’approvazione di altri quattro testi unici. Ecco cosa cambia per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi a seguito dell’approvazione del nuovo Testo Unico Riscossione da parte del Consiglio dei Ministri.

Nuovo T.U. Riscossione: cosa cambierà per i lavoratori?

Via al nuovo Testo Unico Riscossione suddiviso in 13 titoli aventi ad oggetto la riscossione IVA, la riscossione imposte sul reddito, la riscossione dell’imposta di successione, la riscossione dell’imposta di registro, la riscossione coattiva, la modalità di rimborso delle eccedenze di versamento, l’accertamento esecutivo, l’iscrizione a ruolo e le novità nel sistema di riscossione. Il Titolo I ha come oggetto la riscossione spontanea tramite modello F24 e tramite modello F23, anche se per determinate tipologie di tributi. Dal II al VII Titolo si possono reperire tutte le normative che riguardano la riscossione delle imposte e tributi.

Nuovo Testo Unico Riscossione: le novità introdotte

Per quanto concerne la riscossione delle imposte sui redditi non sono previste rilevanti novità ed il nuovo T.U. si limita a riportare le normative vigenti riguardanti la riscossione dell’Ires e dell’Irpef con le modalità di versamento. Il Titolo III del Testo Unico è dedicato alla riscossione dell’IVA per la quale è previsto un iter di razionalizzazione dei versamenti. La finalità è quella di semplificare le regole per i lavoratori e per rendere la riscossione molto più efficiente.

Per quanto concerne le imposte ipotecarie, catastali e di registro, l’attenzione è posta sulle modalità di pagamento. Per tali imposte il Testo Unico punta ad uniformare le norme introducendo la possibilità di compensare gli altri tributi. Il Titolo VI è dedicato all’imposta di successione: il nuovo T.U. vuole semplificare l’iter procedurale che riguarda il versamento dell’imposta e la dichiarazione di successione. In questo modo si cerca di “accorciare” le tempistiche di gestione e di migliorare la trasparenza dei versamenti.

Nuovo Testo Unico Riscossione: imposte versate in eccesso e riscossione coattiva

Per quanto concerne le imposte versate in eccesso, è necessario rimborsare le eccedenze.  I rimborsi devono avvenire in tempi rapidi e seguendo chiari iter procedurali. In tale modo si evita che i contribuenti subiscano complicazioni e ritardi. Uno degli argomenti affrontati dalla riforma riguarda la riscossione coattiva e regola il recupero forzoso dei crediti.

Nella parte relativa alla riscossione coattiva viene illustrato il concetto di iscrizione a ruolo dei tributi che non risultano essere stati pagati e la notifica della cartella esattoriale. Chi non adempie al pagamento si passa ala riscossione coattiva tramite fermo amministrativo e pignoramento.

Riscossione coattiva: come avviene?

Il recupero coattivo è un procedimento che consiste in un iter volto ad accertare il tributo non versato, iscrizione a ruolo, notifica della cartella esattoriale, attivazione della riscossione e avviamento dell’esecuzione coattiva. Questi steps valgono per le situazioni in cui si verifica l’iscrizione a ruolo. Affinchè si attivi la riscossione il contribuente deve ricevere la notifica della cartella esattoriale in cui sono indicate le modalità di versamento degli importi non onorati. Il contribuente ha 60 giorni di tempo per adempiere.

Nel caso in cui non provveda, decorrono altri 30 giorni dopo i quali si avvia la riscossione coattiva. Tra le procedure cautelari che spingono il debitore a pagare troviamo: iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo. Tra le procedure esecutive troviamo: pignoramento di beni immobili e mobili e pignoramento presso terzi. Non sempre la riscossione coattiva viene applicata dal Fisco: non è prevista nel caso in cui gli importi siano inferiori ai 30 euro. Non si può intervenire con azioni esecutive e cautelari per le somme di importo inferiore ai 1.000 euro.