Chi ha sostenuto spese per interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico agevolate dal superbonus nel 2023 e non ha fatto alcuna comunicazione di cessione del credito d’imposta o di sconto in fattura entro il 4 aprile 2024, si chiede come possa utilizzare l’ex bonus 110% per ricavarne il massimo vantaggio. Si ipotizzi che la prima quota di spesa dello scorso anno non sia stata inserita nella dichiarazione dei redditi di del 2024 in quanto non presentata. A queste condizioni, cosa può fare il contribuente per cedere le rate residue rispetto alla quota del 2023?

Superbonus spese 2023, si può fare la cessione del credito o lo sconto delle rate residue?

Chi ha fatto lavori agevolati dal superbonus negli ultimi anni è alle prese con l’utilizzo delle quote e delle rate residue dopo i cambiamenti della normativa. Nel caso sopra prospettato, il possibile utilizzo della cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura delle rate dell’ex bonus 110% – ai sensi di quanto si prevede alle lettere a) e b) del comma 1, dell’articolo 121, del decreto legge 34 del 2020, convertito nella legge 77 del 2020 – è limitato alle ipotesi di situazioni di deroga concesse dalla norma per poter scegliere una delle due opzioni.

A tal proposito, si osserva che il decreto legge 11 del 17 febbraio 2023 (convertito nella legge 38 del 2023) e il più recente decreto legge 39 del 30 marzo 2024, convertito nella legge 67 del 2024, hanno quasi del tutto eliminato le ipotesi di deroga per l’utilizzo delle due opzioni, sia per quanto riguarda il superbonus che gli altri bonus edilizi, laddove già previsto.

Peraltro, proprio la legge di conversione 67 del 2024 (“Decreto agevolazioni fiscali in edilizia”) ha comportato l’impossibilità di utilizzare le rate residue, rispetto alla quota principale, mediante l’utilizzo sconti e cessioni dei crediti, predisponendo la sola detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi quale possibilità di utilizzo del bonus.

Divieto di cedere le quote residue per le spese 2023 del superbonus

Pertanto, proprio in applicazione di quanto prevede il comma 7, dell’articolo 4 bis della legge 67 del 2024, a partire dallo scorso 29 maggio – data di entrata in vigore della legge stessa – i committenti non possono più utilizzare la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura quali alternative alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Pertanto, in relazione alle singole rate residue non ancora utilizzate, i committenti dovranno scegliere la sola detrazione fiscale. Riferendosi alle spese effettuate dal 2022 al 2024 per interventi agevolati dal superbonus, si può fare un quadro definitivo di come dovranno essere trattate le rate residue.

Rate residue 2022, 2023 e 2024 ex bonus 110%: quando si possono usare sconti e cessioni?

Iniziando dalle spese del 2022, per le rate residue non inserite nella dichiarazione dei redditi del 2023 (per l’anno di riferimento 2022), si può pensare di cedere le quote non utilizzate limitatamente a quelle inserite nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2024. Eventuali rate residue non inserite nella comunicazione, pertanto, non potranno essere più recuperate nella modalità di cessione dei crediti d’imposta o di sconto in fattura.

Il contribuente che abbia sostenuto delle spese per effettuare lavori di efficientamento energetico o di riqualificazione degli edifici tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 – pur essendo ancora in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi del 2024 – non può recuperare rate residue. Ciò significa che, l’eventuale non utilizzo dell’agevolazione come cessione dei crediti o sconto in fattura in passato, ammette ora la sola detrazione fiscale dopo le nuove regole fissate dalla legge 67 del 2024.

Analoga è la situazione delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 per la dichiarazione dei redditi del 2025: data l’efficacia retroattiva del decreto legge 39 del 2024, non si potranno recuperare le relative quote che dovranno essere portate, pertanto, in detrazione fiscale.