Quinta rata Rottamazione quater e Concordato Preventivo Biennale: cosa fare? Sono molte le domande ricevute che sollevano il problema degli omessi pagamenti della Definizione agevolata e dell’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Vediamo insieme cosa dice l’Agenzia delle Entrate.
Rottamazione quater e Concordato Preventivo Biennale
I contribuenti non in regola con i pagamenti della Rottamazione quater, e nello specifico della quinta rata in scadenza il 23 settembre 2024, potrebbero avere un’amara sorpresa. L’omesso o parziale pagamento delle rate della Definizione agevolata comporta la perdita del diritto al beneficio previsto dalla misura. I contribuenti decaduti dalla Rottamazione delle cartelle esattoriali dovranno quindi pagare l’intero debito rottamato, comprensivo di interessi, sanzioni e aggio. Si tratta di una condizione che si riflette anche sull’adesione al Concordato Preventivo Biennale.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 18/2024, ha fornito i primi chiarimenti sui requisiti, le cause ostative e le modalità di adesione al Concordato Preventivo Biennale. In particolare, al punto 2 della suddetta circolare, vengono spiegate le condizioni che impediscono l’accesso al CPB, tra cui:
- la presenza di debiti relativi a tributi o contributi previdenziali, accumulati negli anni precedenti;
- il mancato invio della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre anni fiscali precedenti, quando obbligatoria (condizione per i contribuenti ISA e forfettari);
- una condanna per reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del Codice Civile, o dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, commessi negli ultimi tre anni fiscali precedenti (condizione per i contribuenti ISA e forfettari).
Devo pagare la quinta rata della Rottamazione quater?
Sì, assolutamente. Prima di tutto, per evitare di perdere i benefici legati alla misura agevolativa. L’adesione alla Rottamazione quater permette infatti di regolarizzare la propria posizione debitoria con una significativa riduzione di interessi, sanzioni e aggio. Tali voci, in molti casi, possono superare il valore dell’imposta dovuta.
Per poter aderire al Concordato Preventivo Biennale, è indispensabile essere in regola con i debiti verso il Fisco. Secondo quanto previsto dalla circolare al punto 2.1, le condizioni di accesso richiedono che:
- debiti relativi a tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate o a contributi previdenziali, accumulati negli anni precedenti, siano definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più contestabili.
È importante sottolineare che possono essere ammessi al CPB i contribuenti che hanno regolarizzato debiti sopra indicati e che hanno diminuito l’importo residuo (inclusi interessi e sanzioni) a un valore non superiore di 5.000 euro.
Sono esclusi da questo contesto i debiti correlati a sospensione o rateizzazione, a condizione che non siano presenti motivi di decadenza (condizione per i contribuenti ISA e forfettari).
Perché aderire al Concordato Preventivo Biennale?
Come riportato da fiscooggi.it, i contribuenti che accettano la proposta del Fisco non ricevono l’accertamento fiscale sulle imposte dovute per un anno (il 2024, nel caso dei forfettari) o per due anni (2024 e 2025, nel caso dei soggetti Isa). Inoltre, l’adesione permette di conoscere l’entità del debito tributario.
Definizione dei debiti tributari: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha precisato le condizioni per considerare definitivi i debiti tributari derivanti da avvisi di accertamento o cartelle di pagamento notificate a seguito di controlli fiscali:
Debiti derivati da | Descrizione |
Atti impositivi | Notifica di atti conseguenti ad attività di controllo e liquidazione degli uffici. |
Cartelle di pagamento | Pretese tributarie derivanti da comunicazioni di irregolarità, a seguito di controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni fiscali. |
Riferimenti normativi | Articoli 36-bis e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 54-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. |
Scadenza | I debiti devono essere definitivi al 31 dicembre 2023 o derivare da sentenze passate in giudicato e non più soggetti a impugnazione. |
Esclusioni | Sono esclusi i debiti per i quali sono ancora pendenti termini di pagamento, impugnazioni o contenziosi. |
Sospensione o rateazione | Non rientrano nella definizione i debiti oggetto di sospensione (giudiziale o amministrativa) o di rateizzazione in corso. |
Per maggiori dettagli, si rimanda alla circolare n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate.