La questione della cessione delle rate residue dei bonus edilizi e del superbonus tiene banco tra le operazioni di dichiarazione dei redditi e di scelta delle opzioni. Più concretamente, le persone fisiche sono alle prese con spese sostenute per migliorare le classi di rischio sismico con lavori agevolati dal superbonus (supersisma bonus) o in vista di una maggiore efficienza energetica (super ecobonus) dei propri edifici.
Nella dichiarazione dei redditi del 2024 emergono le rate residue delle spese sostenute negli anni scorsi, in particolare nel 2022 e 2023. Si possono cedere le quote residue che scaturiscono da queste spese e risultanti dalla dichiarazione dei redditi del 2024 per l’anno di imposta 2023 dopo aver presentato la dichiarazione stessa?
Cessione rate residue supersisma ed eco bonus, cosa fare nella dichiarazione dei redditi 2024?
La risposta alla possibilità di cedere le rate residue del superbonus, supersisma bonus e super ecobonus per spese sostenute negli anni scorsi (nel 2023 e nel 2022) è negativa e deriva dalle novità introdotte della legge 67 del 2024, di conversione del decreto legge numero 39 del 30 marzo 2024. In particolare, le operazioni di cessione delle quote residue del superbonus erano ammesse fino al 28 maggio 2024.
Quali novità sulla cessione delle rate residue dei bonus edilizi?
Entro questa data, quindi, chi beneficiava della detrazione fiscale poteva cedere le quote residue non fruite delle detrazione per le spese poste in essere negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. A decorrere dallo scorso 29 maggio, il comma 7, dell’articolo 4 bis, del decreto 39 del 30 marzo 2024, poi convertito nella legge 67 del 2024, non consente più, “in ogni caso”, di esercitare l’opzione di cedere il credito secondo le modalità delineate dalla lettera b), del comma 1, dell’articolo 121 del decreto legge 34 del 2020 “in relazione alle rate non ancora fruite della detrazione fiscale derivante dalle spese gli interventi”.
La regola vale per tutti i bonus edilizi a favore dei quali il decreto 34 del 2020, all’articolo 121 e comma 2, permetteva questa opzione. In base alle novità apportate dalla legge 67 del 2024, dunque, i contribuenti devono scegliere la sola detrazione fiscale anche per le singole rate residue non ancora fruite. A tal proposito, in riferimento alle spese sostenute negli anni scorsi – e in particolare negli anni 2022, 2023 e 2024 – si può tracciare un quadro definitivo di come comportarsi per le rate residue.
Rate residue 2022, 2023 e 2024 superbonus: quando si può usare sconto e cessione?
Partendo dalle spese sostenute nell’anno 2022 e sulle rate residue non inserite nella dichiarazione dei redditi del 2023 (per il periodo di imposta 2022), la cessione delle quote non fruite può avvenire limitatamente alle rate inserite nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate entro il 4 aprile 2024 (di proroga rispetto alla data del 16 marzo).
Tutte le quote eventualmente non inserite in questa comunicazione non possono essere più oggetto di trasferimento e recuperate mediante operazioni di sconto in fattura o di cessione del credito d’imposta.
Superbonus, spese del 2024: come si potranno utilizzare il prossimo anno?
Per le spese sostenute nel periodo di imposta 2023 relative a lavori di superbonus, supersisma bonus o super ecobonus per la riqualificazione degli edifici o per migliorarne l’efficienza energetica, non si possono recuperare le rate residue, pur trovandoci ancora in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi del 2023. Ciò equivale a dire che, per eventuali rate residue non fruite, non si può utilizzare la cessione dei crediti o lo sconto in fattura, ma occorre necessariamente far passare dette quote dalla dichiarazione dei redditi.
Infine, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 e oggetto di futura dichiarazione dei redditi, la legge 67 del 2024 non prevede la possibilità di recupero mediante cessione o sconto. Le rate non fruite, dunque, dovranno essere fatte passare necessariamente per la detrazione fiscale.