A tre mesi dalla scadenza del sisma bonus acquisti, fissata per il 31 dicembre 2024, si può pensare di cedere l’immobile per non perdere l’agevolazione. Tuttavia, data la difficoltà nel trovare un acquirente disposto all’acquisto in così breve tempo, può essere utile l’operazione di compravendita – non senza rischi – verso una società collegata a quella venditrice.

Su questo tipo di operazione si è espressa in maniera favorevole anche l’Agenzia delle entrate con l’interpello numero 398 del 2023. La scadenza ormai imminente consente alle imprese di costruzione – che hanno effettuato i lavori di demolizione e di ricostruzione, migliorando di una o due classi il rischio sismico degli edifici e sicuramente l’efficienza energetica – di effettuare il rogito definitivo di vendita dell’immobile, in modo che l’acquirente possa beneficiare della detrazione fiscale sul costo di acquisto. La detrazione è fissata in una percentuale tra il 75% e l’85% del costo a seconda del miglioramento della sicurezza sismica, nel limite massimo di 96mila euro.

Sisma bonus acquisti 2024, si può vendere a un’impresa collegata per non perdere l’agevolazione?

Ultimi tre mesi di tempo per le imprese di costruzioni che abbiano demolito e ricostruito immobili situati in zone a rischio sismico per procedere con il rogito definitivo e fare in modo di vendere a un prezzo agevolato dal sisma bonus l’immobile stesso. Ma, affinché ciò possa avvenire, è necessario che il rogito arrivi entro il 31 dicembre 2024, per poi procedere con un’ulteriore vendita verso il cliente finale nel prossimo anno.

Si può evitare di perdere il sisma bonus cedendo il fabbricato ricostruito a una società “sorella”. In altre parole, l’impresa principale, che ha effettuato la demolizione e la ricostruzione dell’immobile, date le difficoltà di cederlo al soggetto finale in così poco tempo, potrebbe procedere con la vendita a una società collegata, in modo da poter garantire, in un secondo momento, la vendita al cliente finale con applicazione della detrazione fiscale del 75% o dell’85% (a seconda dell’avanzamento della classe di rischio sismico) entro una spesa massima di 96mila euro.

Interpello Agenzia delle entrate sul sisma bonus acquisti in scadenza a fine 2024

Una soluzione di questo tipo era stata trattata dall’Agenzie delle entrate nella risposta all’interpello numero 398 del 2023 per la fruizione dell’agevolazione “in caso di collegamento e/o rapporto societario tra società venditrice e società acquirente”.

Il caso era quello di una società di costruzione, ristrutturazione, gestione, vendita, permuta, locazione e conduzione di immobili, che intendeva eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato in zona sismica 3, al fine di vendere 51 unità immobiliari oggetto di intervento antisismico a un’altra società, che fruirebbe della detrazione fiscale prevista dal comma 1 septies, dell’articolo 16, del decreto legge 63 del 2013.

Agevolazione del 75% o 85% a seconda del miglioramento del rischio sismico

Per quanto riguarda l’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione del sisma bonus – di cui al comma 1­ septies dell’articolo 16 del decreto legge numero 63 del 2013 – al comma 1­ quater dello stesso articolo ­- che, a sua volta, richiama gli articoli 1 ­bis e 1 ter -­ l’incentivo risulta in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, scadenza quest’ultima prorogata dall’intervento della legge di Bilancio 2022.

A queste premesse, l’Agenzia delle entrate condivide la soluzione proposta dalla società di costruzioni tenuto conto che la norma di riferimento non individua alcuna specifica caratteristica rispetto a chi compra le unità immobiliari al fine di fruire del sisma bonus.

Chi acquista può fare la detrazione fiscale e non perdere l’agevolazione

Inoltre, dal punto di vista della ratio, il sisma bonus – essendo finalizzato a promuovere la riduzione del rischio sismico e aumentare la sicurezza e la stabilità dei fabbricati, utilizzati sia come abitazioni che come sedi di attività produttive, commerciali e professionali – deve avere la più ampia applicazione possibile, purché nel rispetto di quanto prevede il già citato decreto legge 63 del 2013.

Pertanto l’Agenzia delle entrate, nella risposta all’interpello presentato dalla società di costruzione, ritiene che l’esistenza di un collegamento o di un rapporto societario tra la società che vende e la società che acquista­, non escluda la possibilità per chi acquisti l’immobile di fruire del bonus anti-sismico.