Mancano pochissimi giorni alla scadenza per effettuare il pagamento della quinta rata della rottamazione quater. La scadenza è stata prorogata dal 31 luglio al 15 settembre, ma considerando i giorni di tolleranza, i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata possono pagare la rata entro il 23 settembre.
Chi non paga entro la scadenza, decade dalla rottamazione quater e dai suoi benefici.
Vediamo quali sono tutte le informazioni e le modalità per effettuare il versamento.
Pagamento quinta rata della rottamazione quater entro il 23 settembre
È fissata al 23 settembre la scadenza per il pagamento della quinta rata della rottamazione quater delle cartelle esattoriali.
La scadenza, ricordiamo, è stata prorogata dal 31 luglio al 15 settembre. Tuttavia, come sempre, si devono tenere in considerazione i 5 giorni di tolleranza e le festività del mese. Così si slitta al 23 settembre. Dopo la proroga e considerati anche i giorni extra, i contribuenti hanno avuto e hanno ancora tempo per pagare la rata.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha ricordato sia la scadenza che le stesse modalità di versamento.
Chi non provvede per tempo, però, perde i benefici della definizione agevolata, come spiegheremo in seguito.
Come pagare la quinta rata
Per pagare la quinta rata si devono utilizzare e i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute. I moduli sono liberamente scaricabili dalla propria area riservata sul sito web dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
I contribuenti possono richiedere la copia della comunicazione e il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento compilando il form dedicato in area pubblica e senza utilizzare le proprie credenziali. È sufficiente inserire il codice fiscale del soggetto che ha fatto la domanda di adesione, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la «Comunicazione» e i moduli per pagare.
Si possono utilizzare per il pagamento della rata, optando per le modalità in elenco:
- Servizio “Paga online“;
- Canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA;
- Banche, Poste, ricevitorie e tabaccai.
È possibile scegliere anche la domiciliazione bancaria, tramite la sezione “Definizione agevolata” dell’area riservata del portale.
I contribuenti, inoltre, hanno la possibilità di attivare oppure revocare l’addebito dirette delle rate sul conto corrente. In che modo?
- Specificando gli estremi del conto corrente su cui effettuare l’addebito, attraverso la compilazione dell’apposito campo IBAN;
- Fornendo le informazioni e il consenso necessario per la sicurezza del dato trattato;
- Inviando la richiesta.
Una volta inviata la richiesta, il contribuente riceverà una e-mail di presa in carico e, in un secondo momento, l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà a effettuare tutte le verifiche. Una volta concluso l’iter dei controlli, l’Agenzia fornirà un riscontro.
Decadenza per chi paga in ritardo
Chi non rispetta le scadenze delle rate della rottamazione quater delle cartelle esattoriali decade dai benefici. In caso di mancato o tardivo pagamento oppure in caso di versamento parziale, il contribuente perde i benefici e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Perciò, chi salta la scadenza del 23 settembre decade dalla rottamazione, che consente di saldare il proprio debito senza sanzioni, interessi e aggio.
Spostiamoci, per concludere, al capitolo scadenze della definizione agevolata. L’ultima rata del 2024 della rottamazione quater andrà saldata entro il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
Il Decreto alluvione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del primo giugno 2023, ha previsto alcune misure per far fronte all’emergenza che ha colpito le regioni dell’Emilia-Romagna e delle Marche. Tra gli interventi troviamo anche la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, contributivi, e dei termini amministrativi.