Può capitare che la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (per le donne un anno di sconto, con 41 anni e 10 mesi di contributi) coincida con il tetto di 65 anni fissato come limite ordinamentale per i lavoratori del pubblico impiego. Una situazione del genere può dar luogo a vari ragionamenti di convenienza tra l’una e l’altra strada. Ma, in ogni caso, è necessario fare una valutazione sulle finestre mobili di uscita, soprattutto se dovesse arrivare un incremento della durata rispetto ai tre mesi a oggi richiesti.

La finestra mobile rappresenta il periodo che deve intercorrere per legge tra il momento di maturazione dei requisiti del pensionamento e l’effettiva prima mensilità di trattamento previdenziale dell’Inps. Sia la pensione anticipata di soli contributi che altre formule di pensionamento (come, ad esempio, l’opzione donna) prevedono il rispetto delle finestre mobili di durata variabile a seconda della misura.

Pensione anticipata 65 anni, quale scegliere se si raggiungono i 42 anni e 10 mesi di contributi?

Quale scelta di convenienza per andare in pensione nel caso in cui l’anticipata coincida temporalmente con il limite ordinamentale dei 65 anni dei lavoratori del pubblico impiego? Il caso potrebbe riguardare, ad esempio, un lavoratore del settore pubblico che maturi i 42 anni e 10 mesi di contributi validi per la pensione anticipata a marzo 2025 (ai quali dovranno essere aggiunti i tre mesi di contributi), un mese prima (aprile 2025) del compimento dei 65 anni di età e maturazione del limite ordinamentale.

Scadenze così ravvicinate farebbero pensare che il limite ordinamentale potrebbe far venire meno il rispetto di tutti i e tre i mesi della finestra mobile previsti per la pensione anticipata. In altre parole, la scelta della pensione anticipata potrebbe far scontare una sola mensilità di finestra mobile dal momento che il lavoratore, il mese successivo, sarebbero dovuto comunque uscire dal lavoro per i raggiunti limiti di età dei 65 anni.

Riforma pensioni 2025, cosa può cambiare nella scelta di convenienza a uscire dal lavoro?

Se agli attuali requisiti di pensionamento anticipato con i soli contributi potrebbero avere un’importanza relativa – essendo i mesi di attesa per la finestra mobile solo tre – un diverso approccio avrebbe un’attesa raddoppiata per finestre mobili di cinque o sei mesi, come si è ipotizzato sui tavoli di riforma delle pensioni nella legge di Bilancio 2025. Un possibile allungamento del periodo di finestra potrebbe, quindi, cambiare le carte in tavola e orientare diversamente le scelte di un lavoratore.

Sulla risoluzione della situazione dettata dalla quasi contemporaneità della maturazione dei requisiti della pensione anticipata dei soli contributi e il compimento del 65° anno di età, si era espresso il Dipartimento della Funzione pubblica con il parere del 4 marzo 2021. Il ministero ha stabilito che, se la maturazione della pensione anticipata dovesse avvenire prima del raggiungimento del limite ordinamentale, verrebbe data la possibilità al lavoratore di permanere in servizio fino al decorrere della finestra mobile.

Un principio di questo tipo appare applicabile non solo alle condizioni di pensionamento anticipato attuale, ma anche nel caso in cui il governo dovesse mettere mano alle finestre mobili, decidendo di allungare il periodo tra la maturazione dei requisiti e il primo trattamento di pensione da parte dell’Inps.

Pensione anticipata 65 anni e quota 103, quando si sceglie il limite ordinamentale?

L’ulteriore permanenza in servizio del lavoratore è da considerarsi, in ogni modo, un’eccezione unica. Infatti, anche per altre formule di pensionamento anticipato, come la quota 103, non si prevede la possibilità di permanere al lavoro e di fruire del cosiddetto “Bonus Maroni“, ovvero della premiante decontribuzione spettante a chi decida di rimandare l’uscita dal lavoro.

Pertanto, nel caso di maturazione di limite ordinamentale di 65 anni non può farsi valere la misura prevista dalla quota 103 per continuare a lavorare altri due anni fino alla maturazione dell’età della pensione di vecchiaia