Fino al 31 dicembre 2025 si può richiedere il riscatto di periodi privi di contributi ai fini della futura pensione con la pace contributiva. Tuttavia, è estremamente importante verificare e valutare esattamente i periodi di riscatto a causa dei vari paletti fissati dai commi 126, 127, 128. 129 e 130, dell’articolo 1, della legge 213 del 2023 (legge di Bilancio 2024), soprattutto per quanto riguarda i periodi da valorizzare ante-1996. La normativa fissa due condizioni che è sempre bene tenere a mente:
- non si possono riscattare con la pace contributiva periodi antecedenti al 1° gennaio 1996;
- non possono accedere all’istituto della pace contributiva i lavoratori che abbiano dei periodi di contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996.
Diventa importante rilevare dunque che, ai fini dell’esclusione dalla pace contributiva, può concorrere non solo un periodo di lavoro retribuito e con contributi collocato entro 31 dicembre 1995 ma – in assenza di contributi lavorativi ante-1996 – anche il semplice riscatto di periodi precedenti al 1996.
Pensione, domanda di pace contributiva entro il 2025: quali periodi di contributi bisogna verificare?
È, dunque, importante verificare di non aver già effettuato dei riscatti nei periodi che mettono fuori gioco l’istituto della pace contributiva per aumentare il montante in vista di una pensione più corposa e di un diritto agevolato a raggiungere il pensionamento stesso.
Si ponga il caso di un lavoratore che abbia iniziato a lavorare e a contribuire in data successiva al 31 dicembre 1995 e che, pertanto, dal punto di vista della contribuzione da lavoro, sia in regola con quanto si richiede ai fini della domanda della pace contributiva. Peraltro, il lavoratore potrebbe avere dei buchi contributivi successivi al 31 dicembre 1995, ammessi al riscatto con domanda da presentare entro la fine del 2025.
Tuttavia, si ponga il caso che il lavoratore abbia riscattato il periodo di servizio di leva svolto, anche solo in parte, entro il 31 dicembre 1995. Avendo il lavoratore dei contributi versati, a qualsiasi titolo, antecedenti all’anno 1996, risulta preclusa la possibilità di valorizzare eventuali buchi lavorativi del periodo previdenziale contributivo puro (dal 1° gennaio 1996 in poi) con la pace contributiva.
Divieto di adesione alla pace contributiva: contano anche i riscatti
Pertanto, possono fruire della possibilità di riscattare i buchi lavorativi i lavoratori che siano privi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, quindi, in data successiva alla fine del 1995.
L’Inps nella circolare 69 del 29 maggio 2024 ha precisato che l’assenza di contribuzione ante-1996 fa riferimento a qualsiasi tipologia di contributi. Il divieto sussiste, quindi, non solo per i versamenti da lavoro (obbligatori), ma anche in rapporto riscatti e ai contributi figurativi accreditati in qualsiasi data anteriore al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione previdenziale obbligatoria.
Come verificare la propria pensione e i contributi sul sito Inps per la domanda di pace contributiva?
Chi ha intenzione, dunque, di presentare domanda all’Inps per riscattare periodi non lavorati con la pace contributiva – che comunque comporta un onere da sostenere – deve prestare attenzione alla propria situazione nei riguardi dell’Istituto previdenziale. A tal proposito, si può fare una verifica dei contributi versati, della presenza di buchi contributivi (post 31 dicembre 1995 ai fini della pace contributiva) e di eventuali riscatti già effettuati all’interno del Cassetto previdenziale del portale internet dell’Inps.
Accedendo con le proprie credenziali si può avere un quadro complessivo della propria situazione contributiva. Si ricorda che la facoltà di riscatto della pace contributiva può essere fatta valere dagli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago) ai fini dell’invalidità, della vecchiaia e dei superstiti (IVS).
I lavoratori coinvolti sono quelli alle dipendenze o iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e gli aderenti alla Gestione separata dell’Inps.