Fondo Credito: con la pubblicazione del messaggio n. 3028 del 13 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per ciò che concerne le modalità di presentazione delle domande ai fini dell’adesione al c.d. Fondo Credito da parte dei lavoratori dipendenti che sono già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e che si trovano in prossimità della cessazione della propria attività lavorativa in seguito all’accoglimento delle istanze relative all’accesso all’APE Sociale o alle procedure di esodo/espansione.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali, dalla Direzione Centrale Pensioni, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l’art. 4 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 136 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 153 del 3 luglio 2012;
- l’art. 41 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
- l’art. 1, commi da 166 a 186, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 297 del 21 dicembre 2016.
Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso attraverso la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale della circolare INPS n. 20 del 3 febbraio 2022.
Fondo Credito: l’INPS fornisce i chiarimenti per l’adesione da parte dei lavoratori dipendenti in prossimità all’accesso all’APE Sociale e alle procedure di esodo/espansione
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quello che viene previsto dalle normative sopra richiamate, l’INPS ha fornito dei chiarimenti ai lavoratori dipendenti iscritti in costanza di rapporto di lavoro alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per quanto riguarda i termini e le modalità ai fini dell’adesione al Fondo Credito.
Tali chiarimenti, in particolare, sono rivolti ai dipendenti che sono prossimi alla cessazione del proprio rapporto di lavoro e ai quali è stata accetta la domanda per l’accesso alle seguenti prestazioni:
- l’APE Sociale;
- le procedure di esodo/espansione.
Le istanze ai fini dell’adesione al Fondo Credito, però, devono essere necessariamente presentate in una data che precede quella in cui viene accolta quella relativa all’accesso alle suddette prestazioni.
A tal proposito, pertanto, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che le domande di accesso al Fondo in oggetto vengono sottoposte ai dovuti controlli ai fini dell’applicazione della quota di adesione sulla rata di pensione.
Le istruzioni dell’INPS per la compilazione e l’invio delle denunce
Ai fini della corretta implementazione della posizione assicurativa, in modo da consentire la registrazione della cessazione dal servizio e l’interruzione dell’obbligo di versamento dei contributi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l’ultima denuncia relativa al lavoratore dipendente interessato deve obbligatoriamente contenere uno specifico codice di cessazione
In particolare, ecco quali sono i codici che devono essere utilizzati:
- 54 “Cessazione per esodo art. 41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015”;
- 47 “Cessazione per esodo legge n.92/2012”;
- 53 “Cessazione D.I. n. 103594/2019”;
- 60 “Cessazione APE sociale”.