Il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) di Adolfo Urso ha pubblicato il nuovo decreto che contiene le indicazioni sulla presentazione di una nuova domanda di progetti che possono considerarsi conclusi e validi ai fini della ricezione degli incentivi della Transizione 5.0. Il provvedimento ha stabilito che l’invio può avvenire già a partire dallo scorso 12 settembre 2024. Si tratta, dunque, di una comunicazione ex post, che tira una riga sugli investimenti già realizzati nell’ambito del bonus 5.0 e che rientra tra gli adempimenti in capo alle aziende per la richiesta del credito d’imposta.
L’attenzione delle imprese, inoltre, deve essere rivolta ai due tempi delle comunicazioni. Quella ex ante, di previsione degli investimenti e delle spese che si faranno nell’ambito del bonus 5.0, e quella ex post, degli investimenti effettivamente realizzati. Le due comunicazioni possono anche differire ma il ministero non ammette modifiche sostanziali al progetto di investimento originario. Le variazioni, ammesse e non ammesse, sono puntualmente classificate nel decreto della Transizione 5.0.
Transizione 5.0, nuova domanda da presentare dal 12 settembre 2024: di cosa si tratta?
Dal 12 settembre 2024, le imprese partecipanti al bonus della Transizione 5.0, dovranno iniziare a inviare le informazioni obbligatorie in relazione agli investimenti agevolati dal credito d’imposta che siano stati già realizzati. Lo prevede il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) che ha chiuso il quadro delle comunicazioni a carico delle aziende che richiedono gli incentivi per gli investimenti materiali e immateriali 4.0 e che devono dimostrare di aver raggiunto specifiche percentuali di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici (5.0).
Il decreto direttoriale del Mimit è stato pubblicato il giorno 11 settembre 2024 e, dal giorno successivo, prevede la presentazione delle comunicazioni degli investimenti che siano stati già completati. Si tratta del passaggio che mancava alla conclusione delle procedure di richiesta del credito d’imposta che può raggiungere la percentuale del 45% del costo degli investimenti delle aziende, per una dotazione totale di 6,3 miliardi di euro fino al 2026.
Come inviare la nuova domanda delle Transizione 5.0?
La comunicazione di completamento degli investimenti del bonus 5.0 si dovrà presentare già a partire dal 12 settembre scorso, fermo restante che la data ultima per inviare le comunicazioni di spesa rimane quella del 28 febbraio 2026. La procedura da seguire è esclusivamente telematica.
Le spese già sostenute per gli investimenti dovranno essere comunicate sul portale del Gestore dei servizi energetici (Gse), all’interno della piattaforma telematica “Transizione 5.0”, accedendo con le credenziali digitali Spid e scaricando e compilando gli appositi modelli con le istruzioni già disponibili.
Cosa deve contenere la comunicazione al Gse?
Pertanto, per la richiesta del credito d’imposta della Transizione 5.0, le imprese dovranno procedere a inviare:
- la comunicazione preventiva di prenotazione degli incentivi;
- la comunicazione relativa agli ordini accettati dal venditore con pagamento dell’acconto del 20 per cento del costo di acquisto (procedura di prenotazione);
- la comunicazione di completamento del progetto, da inviare a partire dalle ore 12 del 12 settembre 2024.
Nella comunicazione di completamento degli investimenti del bonus 5.0, dovranno essere inseriti:
- le informazioni tecniche e amministrative;
- gli estremi delle fatture inerenti le spese sostenute;
- gli ulteriori documenti come, ad esempio, l’attestato della certificazione contabile.
Variazione degli investimenti del bonus 5.0: quali sono ammesse?
Infine, le imprese dovranno prestare attenzione alle differenze sostanziali intercorrenti tra la comunicazione ex ante, di prenotazione degli investimenti, e quella ex post, di consuntivo degli investimenti effettivamente realizzati.
La regola generale da rispettare è quella che variazioni non decisive siano ammissibili, ma in caso di modifiche sostanziali si dovrà procedere a una nuova comunicazione, ex novo. Pertanto, le imprese dovranno ripetere la procedura di richiesta degli incentivi della Transizione 5.0 nei casi in cui:
- aggiungano nuove tipologie di beni materiali e immateriali rispetto alla comunicazione presentazione ex ante;
- aggiungano o sostituiscano impianti di autoconsumo di energia elettrica differenti rispetto a quelli inseriti nella comunicazione ex ante oppure ne aumentino la potenza;
- cambino le attività formative rispetto a quelle previste inizialmente;
- modifichino i parametri relativi ai consumi energetici, rettificando un’informazione essenziale per misurare i crediti d’imposta spettanti per il risparmio energetico.