Come fruire del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’installazione di un nuovo ascensore in un condominio, utilizzando anche lo sconto in fattura o la cessione dei crediti d’imposta, quando possibile? Il quesito riguarda un intervento di rimozione degli ostacoli per persone di ridotta capacità motoria, nonché fruitori da invalidi delle tutele della legge 104 del 1992, con possibilità di utilizzo delle due opzioni alternative alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.

L’installazione di un ascensore in un edificio condominiale deve rientrare nei requisiti posti dal decreto del ministero dei Lavori pubblici numero 236 del 1989 per fruire del 75% di bonus ancora negli anni 2024 e 2025. Il bonus si applica secondo quanto prevedono il comma 365, dell’articolo 1, della legge 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023), gli articoli 119 ter e 121 del decreto legge 34 del 2020 (convertito nella legge 77 del 2020) e il comma 42, dell’articolo 1, della legge 234 del 2021 (legge di Bilancio 2022), nonché il decreto legge 212 del 30 dicembre 2023.

Bonus barriere ascensore 2024, quando si può usare ancora lo sconto in fattura e la cessione dei crediti?

La regola generale per l’utilizzo dello sconto in fattura e della cessione dei crediti di imposta nel caso del bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche (ad oggi limitato ai lavori relativi agli ascensori, ai servoscala, alle rampe e alle piattaforme elevatrici), richiede che l’intervento sia accompagnato da provvedimento urbanistico di abilitazione di data anteriore al 30 marzo 2024.

Ovvero, il titolo deve essere stato richiesto prima del giorno di pubblicazione del decreto legge 39 di blocco definitivo delle due opzioni.

Sconti e crediti sui bonus edilizi: cosa è cambiato con il decreto 212 del 2023?

In mancanza del titolo abilitativo non è possibile utilizzare il 75% di agevolazione sui lavori di abbattimento delle barriere architettoniche con lo sconto in fattura o la cessione dei crediti. A questa regola generale, il decreto 212 di fine 2023 aveva posto delle eccezioni per le spese dal 1° gennaio 2024. Il provvedimento prevedeva due platee, quella dei condomini in relazione ai lavori effettuati sulle parti comuni dei fabbricati, e quella delle persone fisiche per i lavori effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità abitative situate in fabbricati plurifamiliari.

Per continuare a utilizzare le due opzioni sulle spese agevolate per l’abbattimento delle barriere architettoniche, dal 1° gennaio 2024 era necessario che:

  • le persone fisiche che richiedano sconti e cessione dei crediti siano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile oggetto di intervento;
  • che il reddito non superi l’importo di 15.000 euro, determinato come quoziente della famiglia.

Il requisito del reddito non trova applicazione nel caso in cui, all’interno della famiglia del contribuente, sia presente un membro in condizioni di disabilità, con accertamento secondo quanto prevede l’articolo 3 della legge 104 del 1992.

Bonus barriere per cambiare un ascensore nel 2024, serve il titolo abilitativo per lo sconto

L’articolo 4 bis, del decreto legge 39 del 2024, poi convertito nella legge 67 del 2024, conferma l’eliminazione della cessione del credito d’imposta e dello sconto in fattura per le spese sostenute dal 30 marzo 2024 in poi. Fanno eccezione:

  • i lavori già autorizzati o comunque in corso alla data del 30 marzo 2024;
  • gli interventi con titolo abilitativo già presentato alla data del 30 marzo 2024;
  • l’acconto già versato per i lavori qualificabili come interventi in edilizia libera.

In definitiva, pertanto, l’installazione o la sostituzione di un ascensore rientra ancora tra i lavori agevolati dal bonus anti barriere del 75%, ma per fruire delle due opzioni di sconto e cessione dei crediti è necessario aver presentato il titolo abilitativo in data precedente al 30 marzo 2024. Rimane possibile la detrazione fiscale con suddivisione del bonus in dieci rate di importo uguale per le spese del 2024.