Si può perdere il credito d’imposta spettante grazie agli incentivi della Zes Unica 2024 (Zona economica speciale) – anche in presenza di spese effettuate e documentate – se non si rispettano le nuove procedure sulle comunicazioni integrative.

È quanto risulta in base alle ultime novità di aggiornamento della piattaforma dell’Agenzia delle entrate che richiederà un’ulteriore e ultima comunicazione da parte delle imprese che abbiano già presentato domanda di Zes unica 2024 tra giugno e luglio scorsi.

Il nuovo software che le imprese dovranno utilizzare è denominato “Zes Unica integrativa” e la compilazione del modello introdotto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, datato 9 settembre 2024, sostituisce i precedenti modelli integrativi.

Zes 2024, credito imposta a rischio se non si presenta il nuovo modello

Un’attenzione particolare dovranno prestarla gli amministratori delle imprese o i loro delegati nel presentare l’ultimo modello della Zona economica speciale (Zes) unica, sulle spese per gli investimenti in beni strumentali alla produzione effettuate tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2024. Procedure differenti potrebbero mettere a rischio di perdita del credito d’imposta che si richiede per gli investimenti portati a termine.

Infatti, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di qualche giorno fa stabilisce che le imprese debbano presentare il nuovo modello, a conclusione del periodo di validità delle spese – tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024 – al fine di confermare e rettificare tutti gli investimenti effettuati (ex post).

Peraltro, questa comunicazione – da effettuare con la nuova piattaforma telematica “Zes Unica integrativa“, raggiungibile dall’area personale del sito dell’Agenzia delle entrate – sostituisce tutte le comunicazioni e integrazioni trasmesse in precedenza dalle imprese, andando a modificare il quadro degli investimenti effettivamente portati a termine nel periodo di validità e cancellando anche le procedure poste in essere dal precedente provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024.

Chi rientra nel credito della Zes Unica 2024?

In base alla vecchia procedura di comunicazione e integrazione degli investimenti della Zes Unica (protocollo numero 262747 del 2024), si poteva richiedere il credito d’imposta sulle spese comunicate e documentate, anche con fatture elettroniche. Il relativo credito d’imposta era nella disponibilità dell’impresa richiedente già a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento ufficiale e conclusivo dell’Agenzia delle entrate.

Per le spese non documentabili mediante fattura elettronica (ad esempio, quelle in leasing finanziario), si poteva utilizzare il credito dopo la verifica dei documenti prodotti e trasmessi all’Agenzia delle entrate che avrebbe dovuto rilasciare la relativa autorizzazione all’utilizzo degli incentivi.

Pertanto, alle imprese spettava presentare la sola domanda tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024 di spese ex post (per investimenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2024) ed ex ante (per le spese da effettuare fino al 15 novembre 2024) e una o più comunicazioni integrative (tra il 31 luglio 2024 e il 17 gennaio 2025) di eventuali variazioni del quadro degli investimenti. L’ultima comunicazione trasmessa in maniera regolare avrebbe sostituito tutte le precedenti.

Zona economica speciale 2024, ecco i documenti che serve presentare per avere l’incentivo

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, il quadro degli adempimenti delle imprese è cambiato. Al fine di ottenere il credito d’imposta, conta la nuova comunicazione integrativa da presentare tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024. Tale comunicazione sostituisce le eventuali e precedenti integrazioni trasmesse.

Di queste ultime, pertanto, non si tiene conto in quanto, per non far decadere l’incentivo, serve la comunicazione ex post delle spese da inviare tramite le piattaforma Zes Unica Integrativa.

L’impresa può utilizzare il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa in base alla percentuale che verrà resa nota dal direttore dell’Agenzia delle entrate entro i 10 giorni susseguenti alla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione integrativa (entro il 12 dicembre 2024). Pertanto, le imprese dovranno attendere il rilascio di una seconda ricevuta mediante la quale l’Agenzia delle entrate riconoscerà l’effettiva sussistenza del credito d’imposta.