Un’attenzione particolare deve essere posta nell’utilizzo dei bonus edilizi nel caso di contemporaneità di lavori nelle parti comuni di un condominio e interventi nelle singole unità immobiliari delle quali si compone il condominio stesso. In linea di massima, per agevolare i rispettivi lavori, è auspicabile mantenere quanto più possibile separati gli interventi.

Ovvero, i lavori che un condominio fa privatamente nel proprio appartamento non devono invadere – per agevolazioni, per conti correnti, per bonifici da emettere, per tipologia di bonus e per percentuale da applicare – quelli delle parti comuni di un condominio.

A tal proposito, si può far riferimento anche alla documentazione necessaria per eseguire gli interventi. Ad esempio, la Comunicazione asseverata di inizio dei lavori (Cila) e il contratto di appalto possono essere intestati al condominio per la parte dei lavori che interessano tutti gli inquilini. Dal cespite condominiale, dunque, deve transitare tutto ciò che interessa i lavori condominiali.

Bonus edilizi condomini 2024 e singole unità immobiliari: cosa fare per lavori coincidenti?

Come trattare i lavori edilizi agevolati dai relativi bonus se c’è contemporaneità tra gli interventi sulle parti comuni di un edificio e lavori nelle singole unità immobiliari? Il quesito, tutt’altro che infrequente e irrilevante, consente di chiarire come trattare i due ambiti per quanto concerne documenti, comunicazioni, conti correnti, spese da far transitare mediante i bonifici parlanti e relative detrazioni fiscali. Si può asserire, senza ombra di dubbio, che gli attori coinvolti debbano tenere distinti i lavori del condominio da quelli della singola unità immobiliare.

Si consideri un intervento sulle parti comuni di un edificio, quale l’abbattimento delle barriere architettoniche con agevolazione del 75% (ad esempio, l’installazione di un nuovo ascensore o la rimozione di ostacoli per agevolare il passaggio di persone con ridotta capacità di mobilità) e un lavoro di tipo privato, quale il rifacimento dei balconi di un singolo appartamento situato nel condominio.

Come utilizzare gli incentivi edilizi per rifare i balconi di casa?

La ristrutturazione dei balconi va trattata e agevolate con il bonus casa che consente, fino al 31 dicembre 2024, di ottenere il 50 per cento di detrazione fiscale, da suddividere per 10 quote annuali di uguale importo. L’ammontare massimo delle spese ammissibile per fruire di questo tipo di bonus è pari a 96.000 euro, per una detrazione massima di 48.000 euro.

Con la fine dell’anno, il bonus ristrutturazioni subirà un taglio in vista dei lavori del 2025. Infatti, dal prossimo 1° gennaio la detrazione fiscale si ridurrà dal 50% al 36% e su un tetto massimo di spesa non più di 96.000 euro ma di 48.000 euro.

Il consiglio è dunque quello di approfittare degli ultimi mesi del 2024 per effettuare i lavori occorrenti al restauro o al risanamento della propria unità immobiliare, anche in edilizia libera (che, per la maggior parte dei Comuni, non contempla la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio dei lavori).

Bonus edilizi 2024: bonifici, spese, documentazione e detrazione fiscale separata tra singole unità e condomini

Lavori di tipo privato possono, tuttavia, coincidere temporalmente con altri interventi che il condominio sta svolgendo sulle parti comuni del fabbricato. La regola generale da seguire è quella che le spese inerenti i lavori privati (sui balconi) debbano seguire un percorso proprio del proprietario dell’immobile, con conseguente sostenimento di costi di sua competenza.

La modalità di detrazione fiscale deve seguire le regole dettate dall’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir, decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986). Il bonus ristrutturazione (o casa) del 50% necessita – per il proprietario dell’unità immobiliare – della presentazione di fatture inerenti i lavori e di pagamenti da effettuare con bonifici parlanti a debito sul conto corrente del proprietario.

Dal suo punto di vista, invece, il condominio – considerando, ad esempio, l’amministratore – non può interferire sui lavori della singola unità immobiliare, ma dovrà limitarsi ai lavori di sua competenza, riguardanti le parti comuni dell’edificio.