Versamenti e prelievi sul conto corrente: nuove regole. In ambito fiscale, la prudenza per professionisti, imprese e lavoratori autonomi è fondamentale, soprattutto quando si tratta di versamenti e prelievi sul conto corrente.

Recenti ordinanze della Corte di Cassazione, la n. 21220 e la n. 21214 del 30 luglio 2024, hanno significativamente modificato la posizione sulla presunzione bancaria regolata dall’articolo 31, comma 1, n. 2, del DPR n. 600/1973.

Si prevedono nuovi interventi da parte dell’Amministrazione Finanziaria sui movimenti in entrata e in uscita dal conto corrente. Vediamo insieme come la presunzione bancaria influisce sul reddito di lavoratori autonomi, professionisti e aziende.

Versamenti e prelievi sul conto corrente

Il problema principale è che la presunzione bancaria viene applicata dal fisco ai versamenti e prelievi sul conto corrente. Già con la sentenza n. 228/2014, la Corte Costituzionale si era espressa su questa materia, rilevando l’illegittimità della presunzione prevista dall’articolo 32 del DPR 600/1973 in relazione ai prelievi effettuati dai professionisti autonomi.

In quella circostanza, i giudici avevano contestato l’applicazione della presunzione legale durante le indagini finanziarie finalizzate alla determinazione del reddito del professionista. La principale difficoltà riscontrata riguardava la non applicabilità della presunzione bancaria sui movimenti di uscita dal conto corrente, ovvero sui prelievi.

In particolare, secondo quanto riportato da fiscooggi.it, nella sentenza citata si legge la contrarietà al principio della capacità contributiva. I giudici hanno ritenuto che:

“I prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo devono essere considerati come destinati a un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta generi reddito”.

In sostanza, nella sentenza è stata rilevata l’illegittimità costituzionale della disposizione “limitatamente alle parole ‘o compensi’”, con conseguente abolizione di tale termine dal testo.

La pronuncia della Cassazione

In sintesi, le disposizioni normative contenute nell’articolo 32 prevedono, inizialmente, una presunzione sui versamenti sul conto corrente. Se questi non sono dichiarati o non risultano dalle scritture contabili, vengono considerati come ricavi occultati e quindi soggetti a tassazione. In tal caso, il professionista è chiamato a fornire la prova contraria.

Un altro aspetto riguarda la necessità di contestare anche i prelievi dal conto corrente per contrastare l’evasione fiscale, se non documentati nelle scritture contabili.

Chiaramente, questa duplice azione, che applica la presunzione bancaria sia ai versamenti che ai prelievi “occulti”, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale e l’irragionevolezza della “doppia presunzione”.

La vicenda è emersa dall’impugnazione di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, basato sulla presunzione di versamenti e prelievi non giustificati sul conto corrente di un professionista.

I movimenti non giustificati hanno portato a un accertamento di una maggiore base imponibile sia per le imposte dirette che per l’IVA. Questa questione ha evidenziato l’irragionevolezza della presunzione di equiparazione della promiscuità contabile legata alla difficoltà del professionista di distinguere tra spese personali e professionali.

In conclusione, le recenti ordinanze della Cassazione n. 21220 e 21214 del 30 luglio 2024 confermano che, per contrastare la presunzione bancaria, è necessario giustificare con documentazione contabile i versamenti sul conto corrente. In assenza di prove, la presunzione si trasforma in reddito non dichiarato e, quindi, soggetto a tassazione.

Alla luce di queste considerazioni, è chiaro che per evitare problemi con il fisco è indispensabile mantenere una contabilità accurata e conforme alla normativa. In questo modo, in caso di accertamento fiscale, il professionista potrà dimostrare l’origine dei fondi versati e contrastare efficacemente la presunzione bancaria.