Investimenti nella ZES Unica: con la pubblicazione del provvedimento n. 350036 del 9 settembre 2024 da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato di aver approvato il modello di comunicazione integrativa e di averlo messo a disposizione all’interno del proprio sito web ufficiale, insieme alle relative istruzioni per la compilazione e per l’invio del medesimo, con lo scopo di informare l’avvenuta realizzazione degli investimenti in oggetto entro il termine ultimo del 15 novembre 2024 per non perdere il diritto di beneficiare del credito d’imposta.
Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, relativo al “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 208 del 7 settembre 1998;
- il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 174 del 29 luglio 2003;
- il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 214 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 226 del 28 settembre 2011;
- il regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014, il quale è stato redatto dalla Commissione Europea ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie L, n. 187 del 26 giugno 2014;
- il regolamento UE n. 697 del 27 aprile 2016, il quale è stato redatto dal Parlamento Europeo e dal Consiglio ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie L, n. 119 del 4 maggio 2016;
- l’art. 16 del decreto legge n. 124 del 19 settembre 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 219 del 19 settembre 2023, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 13 novembre 2023;
- il decreto del 17 maggio 2024, recante “Modalità di accesso al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli”, il quale è stato redatto dal Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 117 del 21 maggio 2024;
- l’art. 1 del decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 186 del 9 agosto 2024.
L’atto in questione, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 262747 dell’11 giugno 2024.
Investimenti nella ZES Unica: l’Agenzia delle Entrate approva il modello di comunicazione integrativa
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, con il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver approvato il modello di comunicazione integrativa e di averlo messo online con l’obiettivo di consentire ai soggetti che hanno effettuato e che effettueranno degli investimenti nella ZES Unica entro il 15 novembre 2024 di comunicare l’avvenuta realizzazione dei medesimi.
Tale comunicazione integrativa, nello specifico, deve essere obbligatoriamente inviata all’amministrazione finanziaria nel periodo compreso tra il 18 novembre 2024 e il 2 dicembre 2024 per non perdere il diritto di beneficiare del credito d’imposta in questione.
Il modello è disponibile sul sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e può essere presentato direttamente dal beneficiario oppure da un soggetto delegato.