Bonus psicologo: con la pubblicazione del messaggio n. 2976 del 6 settembre 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che sono state pubblicate e che sono, dunque, consultabili tramite l’utilizzo dell’apposito servizio online presente sul sito web ufficiale dell’INPS le graduatorie relative alle domande che sono state presentate per quanto riguarda l’anno 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni legislative che sono contenute all’interno del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, recante “Definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell’entità e della validità del contributo di cui all’art. 1, comma 538 della legge n. 197/2022 – c.d. «bonus psicologi»”.

Tale decreto, nello specifico, è stato redatto dal Ministero della Salute (MS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 7 del 10 gennaio 2024.

Il messaggio in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale del recente messaggio INPS n. 2584 dell’11 luglio 2024, recante “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus psicologo). Decreto interministeriale 24 novembre 2023. Comunicazione graduatorie relative alle domande 2024. Stanziamento fondi 2023, distinte per Regione e Provincia autonoma”.

Bonus psicologo: le istruzioni dell’INPS per la consultazione delle graduatorie relative alle domande per l’anno 2024

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, in base a quanto è stato comunicato mediante la pubblicazione del sopra citato messaggio n. 2584 dell’11 luglio 2024, l’INPS ha elaborato quelle che sono le graduatorie per ciò che concerne l’erogazione del c.d. bonus psicologo, ovvero di un contributo che viene assegnato a determinati soggetti al fine di sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.

Le graduatorie sopra richiamate, in particolare, si riferiscono alle domande che sono state presentate per quanto riguarda l’anno 2024 in merito ai fondi che sono stanziati per l’anno 2023, e sono state elaborate tenendo in considerazione quello che è il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) più basso tra i nuclei familiari richiedenti.

In caso di parità di valore ISEE, poi, si terrà conto della data in cui è stata presentata la domanda per il contributo in oggetto, dando la precedenza a quelle che sono giunte prima all’INPS, fino al momento in cui non terminano tutte le risorse economiche disponibili.

Attraverso la pubblicazione del presente messaggio, invece, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato che sono state pubblicate all’interno del proprio sito web ufficiale le graduatorie relative alle domande per l’anno 2024.

A tal proposito, nello specifico, i soggetti richiedenti hanno la possibilità di verificare se risultano o meno beneficiari del bonus psicologo utilizzando l’apposito servizio online presente sul sito web dell’INPS denominato “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.

Le graduatorie, pertanto, possono essere consultate effettuando in precedenza l’autenticazione all’interno della propria area riservata mediante l’utilizzo delle seguenti credenziali digitali:

  • lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore;
  • la CIE (Carta di identità elettronica) 3.0;
  • la CNS (Carta Nazionale dei servizi).

Dopodiché, potrà essere visualizzato l’elenco dei soggetti beneficiari e l’esito della propria domanda, la quale può essere in uno dei seguenti stati:

  • “Accolta” (viene erogato l’intero importo spettante);
  • “Parzialmente accolta” (viene erogato l’importo in misura parziale, in attesa dell’eventuale stanziamento di altri fondi);
  • “Non accolta provvisoria” (non viene erogato l’importo per incapienza delle risorse economiche disponibili).