Un’indennità da 4 a 24 mensilità per l’abuso dei contratti a termine nella PA e, soprattutto, nella scuola, all’interno della quale il fenomeno del precariato è particolarmente sentito. È questa la misura che il governo ha messo a punto nel decreto “Salva infrazioni“, approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata di mercoledì scorso, 4 settembre 2024.
Il provvedimento rappresenta la soluzione individuata per sanare la procedura di infrazione, già avviata cinque anni fa dalla Commissione europea circa l’utilizzo indiscriminato di personale precario. Il decreto contiene, tra le altre misure, anche la proroga fino a tutto il mese di settembre del 2027 delle concessioni balneari.
Indennità rimborso precari PA, da 4 a 24 mensilità in caso di abuso dei contratti a termine
Va verso una soluzione la questione dei rinnovi dei contratti a termine nella Pubblica amministrazione e nella scuola per i precari che non trovano la stabilizzazione a tempo indeterminato. Il susseguirsi dei rapporti di lavoro senza la stabilizzazione avevano allarmato la Commissione europea che aveva aperto la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia già negli anni scorsi.
La prima risposta dell’Italia è stato il provvedimento del 7 giugno 2023 con il quale si disciplinava l’allargamento della Carta del docente anche ai supplenti della scuola con incarichi della durata di un anno. Nello stesso provvedimento si provvedeva anche a stabilire le nuove regole circa la ricostruzione di carriera per il servizio pre-ruolo degli insegnanti – divenuti nel frattempo di ruolo – nella scuola.
Adesso, con il decreto Salva Infrazioni, approvato mercoledì scorso, 4 settembre dal Consiglio dei ministri, si stabilisce una modifica al comma 5, dell’articolo 36, del Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo numero 165 del 2001) prevedendo un’indennità per i casi di abuso dei contratti a termine.
Precari della scuola, in arrivo l’indennità in caso di proroga eccessiva degli incarichi di supplenza
Più nel dettaglio della questione, il comma 5 del decreto legislativo sopra richiamato stabilisce che “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, numero 286″.
Come si determina l’indennità di rimborso dei precari PA?
La modifica operata dal decreto “Salva infrazioni” prevede che, “nell’ipotesi di danno conseguente all’abuso per l’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, si debba stabilire, mediante una sentenza, “un’indennità nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto“.
Tra i fattori che possono determinare quale sia la gravità delle violazioni rientra il numero delle volte che un rapporto di lavoro o un incarico nella Pubblica amministrazione o nella scuola sia stato prorogato dalle parti ricorrendo ai contratti a termine. Il giudice, nella valutazione circa il danno subito dal lavoratore, dovrà tener conto della durata complessiva del rapporto di lavoro, prorogato proprio mediante i contratti a tempo determinato.
Cosa cambia con il nuovo decreto ‘Salva infrazioni’ per i dipendenti della Pubblica amministrazione?
Nella versione del 2023 del provvedimento nulla si indicava circa la quantificazione del danno subito dal lavoratore e in quale misura dovesse essere riparato mediante indennità. Il provvedimento si limitava solo a specificare l’obbligo per le PA di recuperare dai dirigenti responsabili degli abusi le indennità pagate a titolo di risarcimento nel caso in cui il danno fosse scaturito da colpa grave o dolo.
Nel decreto “Salva infrazione” del 4 settembre 2024 si definisce, invece, la quantificazione delle mensilità che dovranno essere versate al lavoratore del pubblico impiego a titolo di risarcimento per il ricorso all’abuso di proroga dei contratti a termine.