Il 1° settembre è terminata la fase sperimentale del CIN sugli affitti brevi e a partire dal 3 settembre è attivo, in via definitiva, il portale per le richieste: chi non si adegua rischia sanzioni molto pesanti.
Il CIN sostituirà i sistemi di riconoscimento regionali, per censire e tracciare su scala nazionale gli affitti turistici inferiori a 30 giorni.
Si tratta, come spiegheremo meglio di seguito, di un codice di cui devono dotarsi coloro che mettono un immobile in affitto. Chi non si adegua rischia di incorrere in sanzioni.
Cos’è e a cosa serve il CIN affitti brevi
La fase sperimentale del Codice Identificativo Nazionale (CIN) sugli affitti brevi si è conclusa. Le disposizioni che regolano il CIN sono contenute nell’articolo 13 ter del Decreto Legge n. 145/2023.
Non si tratta di una novità assoluta, ma di un’innovazione. Si tratta, infatti, di una banca dati nazionale gestita direttamente dal Ministero del Turismo.
Il nuovo sistema viene utilizzato per censire gli appartamenti, le stanze e, in generale, le parti delle unità immobiliari date in affitto.
Quindi, tutti i locatori di strutture fittate sono tenuti a richiedere il CIN, così come coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici.
Il CIN, quindi, dovrà essere esposto da chi affitta per brevi o lunghi periodi stanze o immobili, da strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Con il codice gli appartamenti dotati di bollino sono in regola dal punto di vista urbanistico e catastale. Invece, gli appartamenti privi di bollino non potranno essere pubblicizzati e scatteranno i controlli.
Come ottenere il CIN
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) si ottiene attraverso la piattaforma telematica che ospita la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR).
La Banca dati nazionale ha il fine ultimo di fornire una mappatura chiara e precisa degli esercizi ricettivi su scala nazionale e, di conseguenza, facilitare la lotta all’abusivismo (gli affitti in nero).
Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui ci fossero dubbi, si può inviare una segnalazione al Comune affinché vengano effettuati tutti i controlli e nel caso bloccata l’attività abusiva.
Per ottenere il CIN basta seguire la procedura che porterà a un modello già precompilato sulla base dei dati in possesso degli Enti Territoriali. Ma procediamo con ordine, e spieghiamo passo passo la procedura da seguire.
Una volta effettuato l’accesso tramite le proprie credenziali digitali (Spid o Cie), si deve semplicemente seguire la procedura guidata. L’utente deve accedere al modello già precompilato, nel quale sono riportati i dati a disposizione degli enti territoriali.
Qualora le informazioni inserite risultino corrette, allora in pochissimo tempo il sistema invierà una notifica, tramite e-mail, dell’avvenuta creazione del CIN. Inoltre, si potrà scaricare in PDF il riepilogo della creazione, con il protocollo del Ministero del Turismo.
Sanzioni per chi non richiede il CIN affitti brevi
Il CIN diventa ufficialmente obbligato e chi non si adegua, non adempiendo agli obblighi, rischia una sanzione. Ricordiamo, ancora una volta, che la fase sperimentale di richiesta del CIN si è conclusa.
Riepilogate, ecco quali sono tutte le sanzioni:
- Mancata richiesta CIN: sanzione da 800 a 8.000 euro;
- Mancata esposizione CIN: sanzione da 500 a 5.000 euro;
- Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (per le strutture gestite a livello imprenditoriale): sanzioni nazionali o comunali;
- Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (per le strutture gestite a livello imprenditoriale): sanzione da 600 a 6.000 euro;
- Mancata presentazione della SCIA al SUAP (per le strutture gestite a livello imprenditoriale): sanzione da 2.000 a 10.000 euro.