Sequestro preventivo: con la pubblicazione della risoluzione n. 45 del 2 settembre 2024 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria stessa ha comunicato quelli che sono gli obblighi fiscali e dichiarativi che deve rispettare l’amministratore giudiziale, in seguito alle modifiche che sono state apportate alla normativa in materia di sequestro preventivo in ambito penale.
La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l’ex art. 321 del codice di procedura penale (c.p.p.), recante “Oggetto del sequestro preventivo”;
- l’ex art. 92 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (disp. att. c.p.p.), recante “Trasmissione dell’ordinanza che dispone la misura cautelare”;
- l’ex art. 104 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (disp. att. c.p.p.), recante “Esecuzione del sequestro preventivo”;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, recante “Disciplina dell’imposta di bollo”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 292 dell’11 novembre 1972;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 99 del 30 aprile 1986;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR), il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 126 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 302 del 31 dicembre 1986;
- il decreto legislativo n. 347 del 31 ottobre 1990, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 75 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 277 del 27 novembre 1990;
- l’art. 5 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, relativo al “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 208 del 7 settembre 1998;
- l’art. 61, comma 23, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, il quale è stato pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 152 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 147 del 25 giugno 2008, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008;
- il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 (c.d. codice leggi antimafia), il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 226 del 28 settembre 2011, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008;
- il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 243 del 17 ottobre 2022;
- l’art. 6, comma 1, del decreto legge n. 162 del 31 ottobre 2022, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 255 del 31 ottobre 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 30 dicembre 2022.
La risoluzione in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’amministrazione finanziaria stessa attraverso la pubblicazione dei seguenti atti:
- la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014;
- la risoluzione n. 70/E del 29 ottobre 2020;
- la risposta n. 276 del 21 aprile 2021;
- la risposta n. 496 del 21 luglio 2021.
Sequestro preventivo: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le novità relative agli adempimenti fiscali e dichiarativi dell’amministratore giudiziario
Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate comunica che per quanto riguarda il sequestro preventivo di cui agli artt. 321 del c.p.p., 92 e 104 delle disp. att. c.p.p., continuano a valere le disposizioni previste dal Codice delle leggi antimafia.
Nello specifico, per ciò che concerne la nomina del giudice che dispone il sequestro dei beni dell’amministratore giudiziario, nonché le responsabilità dell’incaricato, sono ancora valide le disposizioni di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Infine, quando la confisca viene revocata l’amministratore giudiziario deve darne comunicare affinché si proceda con la liquidazione di imposte, tasse e tributi.