È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero del Turismo che fissa da oggi, 3 settembre 2024, nuove regole per gli affitti brevi sul Cin, il Codice Identificativo Nazionale, che le strutture turistiche e ricettive e gli immobili dovranno esporre. Il Cin mette in funzione una banca dati delle strutture che effettuano attività turistiche, compreso chi stipuli contratti di locazione breve, della durata inferiore a un mese.
Entro due mesi dalla giornata di oggi, data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale e sul portale del ministero del Turismo, le strutture alberghiere, extra-alberghiere e coloro che danno in affitto breve case e stanze devono iscriversi alla piattaforma telematica messa a disposizione dal ministero del Turismo per ottenere il Codice identificativo nazionale (Cin).
Per chi non esporrà detto codice all’esterno dell’immobile nel quale siano collocati gli appartamenti (o le stanze) e le strutture alberghiere, è prevista una sanzione che può arrivare fino a 8.000 euro.
Affitti brevi Cin 2024, pubblicato in Gazzetta l’avviso del ministero del Turismo: 60 giorni per la domanda
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso del ministero del Turismo circa l’obbligatorietà di iscriversi alla piattaforma telematica ministeriale per ottenere il Codice identificativo nazionale (Cin), decorrono i due mesi di tempo da oggi, 3 settembre 2024, per non incorrere in sanzioni.
Il nuovo codice Cin è previsto dal comma 15, dell’articolo 13 ter, del decreto legge numero 145 del 2023 (cosiddetto “decreto Anticipi“), che prevede l’istituzione e la messa in funzione della banca dati nazionale di tutte le strutture ricettive e dei fabbricati utilizzati per gli affitti brevi o per finalità, comunque, turistiche.
Per ottenere l’assegnazione del codice Cin è necessario entrare nella piattaforma telematica Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) del ministero del Turismo, adottata in accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Tale piattaforma fissa i parametri omogenei per tutti gli operatori nazionali al fine di semplificare le attività da loro svolte e di tutelare i turisti, agevolando la collaborazione tra le istituzione e le imprese e tra il ministero del Turismo e le autonomie locali. Per questo motivo, ad ogni struttura appartenente al settore turistico sarà assegnato un Codice identificativo nazionale.
Chi deve fare domanda del Cin per affitti brevi e altre strutture alberghiere del 2024?
Nel dettaglio, la richiesta del Cin è obbligatoria per i titolari e i gestori delle attività turistiche e ricettive alberghiere ed extra-alberghiere definite ai sensi delle norme in vigore di ciascuna Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano. È, altresì, obbligato alla richiesta del Cin chi loca unità immobiliari ad uso abitativo mediante contratti di locazione per fini turistici.
Infine, anche i locatori delle unità immobiliare ad uso abitativo destinati alle locazioni brevi sono tenuti a richiedere il codice. Per la disciplina relativa agli affitti brevi, il provvedimento del ministero richiama l’articolo 4 del decreto legge numero 50 del 24 aprile 2017, convertito nella legge numero 96 del 21 giugno 2017.
Codice identificativo nazionale, come fare richiesta sulla piattaforma telematica BDSR?
Si ricorda che, nella fase sperimentale di utilizzo della piattaforma telematica adottata dal ministero del Turismo Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), gli operatori delle varie Regioni hanno potuto aderire, in maniera graduale, alla richiesta del codice. Tale fase, partita già a giugno scorso, non prevedeva obblighi e sanzioni nell’esposizione del Cin.
Tali obblighi e sanzioni (contenuti all’articolo 13 ter del decreto “Anticipi” – D.l. 145 del 2023), sono applicabili dal 60° giorno susseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso del ministero del Turismo. L’avviso, dunque, è stato pubblicato proprio nella giornata di oggi, 3 settembre 2024.
Chi possiede già il codice identificativo regionale o provinciale è tenuto ad esporre entrambi i codici. Il Cin, dunque, deve essere richiesto, senza eccezioni, a prescindere dalle precedenti normative regionali, comunali e delle Province autonome le quali, tuttavia, rimangono in vigore.