Usucapione: quando l’erede può esercitare il diritto? Eredità ed usucapione sono modalità che permettono di diventare proprietario di un immobile senza doverlo acquistare.
Si tratta di due differenti modalità che presuppongono regole e procedure del tutto diversi. L’usucapione è una modalità di acquisto di una proprietà di un bene senza necessità di alcun contratto e senza bisogno di un accordo con il proprietario. Grazie al possesso continuo e pacifico del bene immobiliare o mobiliare è possibile diventare proprietari del bene stesso. Si tratta di usucapione. L’usucapione piò interessare gli eredi per motivazioni diverse ed a seconda delle casistiche. Anche le quote ereditarie possono essere oggetto di usucapione da parte dei terzi soggetti e dei coeredi.
Quando l’erede ha diritto all’usucapione?
Bisogna subito chiarire il fatto che anche le quote ereditarie possono essere oggetto di usucapione da parte dei coeredi o di altri soggetti. Alcuni bene del de cuius potrebbero essere stati acquisiti dallo stesso tramite usucapione ed il defunto potrebbe aver iniziato ad esercitare il possesso in modo continuato e pacifico senza poterlo perfezionare. Nella prassi ci sono differenti casistiche da valutare con attenzione. Scopriamoli e facciamo chiarezza in merito all’esercizio del diritto dell’usucapione da parte dell’erede.
Il de cuius ha iniziato ad esercitare il possesso
Una prima casistica riguarda il fatto che il de cuius abbia iniziato ad esercitare il possesso ma non lo abbia perfezionato. Nel caso in cui ricorrano i requisiti previsti dalla normativa, gli eredi possono proseguire fino ad acquisire la proprietà del bene. Se il de cuius ha continuato il possesso pacifico per 18 anni, gli eredi possono subentrare ed ottenere l’usucapione del bene, agendo da proprietari per soli due anni.
Affinchè sia rispettato il requisito temporale pari a 20 anni, sarà necessario provare il momento iniziale e finale. I requisiti devono essere rispettati per tutto l’intervallo di tempo fino all’emissione della sentenza del giudice. Il passaggio di proprietà si perfeziona dopo aver richiesto al Tribunale il riconoscimento dell’usucapione.
Gli eredi diventano proprietari dei beni usucapiti dal de cuius
Nel caso in cui il de cuius si sia comportato come proprietario di determinati beni, gli eredi hanno diritto a diventarne i proprietari. Nel caso in cui sia intervenuta una sentenza, i beni entrano a fare parte della massa ereditaria. In caso contrario, è necessario un’ulteriore sentenza in Tribunale per l’accertamento del diritto di usucapione.
Acquisto diritto usucapione in un secondo momento
L’acquisto del diritto di usucapione può interessare gli eredi in un secondo momento: sarà necessario rispettare i requisiti previsti dalla normativa sull’usucapione e provare di essersi comportati come proprietari.
Sarà rilevante dimostrare di aver inibito agli altri eredi il godimento del bene senza ricevere alcun atto di interruzione. L’erede potrebbe aver iniziato ad esercitare il diritto di usucapione di un bene del de cuius prima del suo decesso.
Usucapione: quali sono i requisiti?
I requisiti dell’usucapione sono i seguenti:
- acquisto della detenzione del bene in modo clandestino e non violento,
- possesso del bene per almeno due decenni in modo permanente,
- esercizio dei poteri sul bene che spettano al proprietario,
- sentenza del tribunale che accerti la sussistenza dei presupposti del diritto di usucapione.
A decretare il passaggio di proprietà di un bene per usucapione è il giudice. Chi rivendica l’usucapione deve dimostrare i presupposti: ciò avviene con prove documentali e testimoniali che attestino il pagamento delle imposte e l’esecuzione dei lavori.
Nell’arco di due decenni per avere diritto all’usucapione è necessario aver tenuto un comportamento da proprietario effettivo del bene. Il “vero” proprietario deve lasciare che il bene sia utilizzato da altro soggetto e che questi si comporti come proprietario effettivo. Si pensi al caso in cui il proprietario effettivo parta per l’estero e vi stia per decenni e decenni senza più interessarsi al bene.