Fondo di solidarietà Bolzano: con la pubblicazione della circolare n. 88 del 22 agosto 2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni amministrative, operative e contabili per ciò che concerne la presentazione delle domande per beneficiare delle prestazioni di assegno di integrazione salariale (AIS) che vengono erogate da pare del c.d. Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol, in seguito all’adeguamento che è stato apportato alla normativa concernente la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- l’art. 40, comma 1 bis, e l’art. 30, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale è stato successivamente pubblicato all’interno del Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 221 del 23 settembre 2015;
- il decreto interministeriale n. 98187 del 20 dicembre 2016, recante “Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige”, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 54 del 6 marzo 2017;
- la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, la quale è stata successivamente pubblicata all’interno del Supplemento Ordinario n. 49 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 310 del 31 dicembre 2021;
- l’art. 9, comma 3, del decreto legge n. 198 del 29 dicembre 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, il quale è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 303 del 29 dicembre 2022, ed il quale è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023;
- il decreto interministeriale del 22 agosto 2023, il quale è stato redatto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ed il quale è stato successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 236 del 9 ottobre 2023.
La circolare in oggetto, inoltre, si riferisce anche a quanto è stato disposto in precedenza sempre da parte dell’Istituto stesso tramite la pubblicazione all’interno del proprio sito web ufficiale dei seguenti atti:
- la circolare INPS n. 125 del 9 agosto 2017;
- la circolare INPS n. 18 del 1° febbraio 2022;
- la circolare INPS n. 76 del 30 giugno 2022;
- il messaggio INPS n. 3641 del 18 ottobre 2023.
Fondo di solidarietà Bolzano: prestazione di assegno di integrazione salariale per i lavoratori che hanno subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa
Con la pubblicazione del sopra citato decreto interministeriale del 22 agosto 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che viene garantito un assegno di integrazione salariale ai lavoratori che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro la sospensione temporanea dell’attività lavorativa.
Per quanto riguarda la durata della prestazione:
- in caso di datori di lavoro che hanno all’interno del proprio organico fino a 15 dipendenti durante il corso del semestre che precede la presentazione della domanda, la durata dell’AIS è di 26 settimane sia per le causali ordinarie che per quelle straordinarie;
- in caso di datori di lavoro che hanno all’interno del proprio organico più di 15 dipendenti durante il corso del semestre che precede la presentazione della domanda, la durata dell’AIS è di 26 settimane per le causali ordinarie, di 12 mesi per la causale straordinaria di “crisi aziendale”, di 24 mesi per la causale straordinaria di “riorganizzazione aziendale” e di 36 mesi per la causale straordinaria di “contratto di solidarietà”.