Transizione 5.0, arrivare a ottenere il credito d’imposta rappresenta, per le imprese richiedenti il bonus, uno slalom tra obblighi, divieti, vincoli, attestati e certificazione. Particolare cautela deve essere posta per le comunicazioni di accesso al credito d’imposta e per le attestazioni che l’impresa richiedente deve presentare a conclusione degli investimenti, nonché sulle modifiche sostanziali al progetto iniziale.

Infine, si può arrivare alla determinazione dell’aliquota del credito spettante sulla Transizione 5.0 secondo un calcolo che tiene conto delle spese inserite nella comunicazione iniziale rispetto alle stessa della comunicazione finale. Le imprese possono agevolare anche le spese per la formazione del personale entro determinati limiti ed entro specifici vincoli.

Transizione 5.0, credito d’imposta per le spese degli anni 2024 e 2025: come ottenerlo?

Arrivare al credito d’imposta della Transizione 5.0 non rappresenta un percorso agevole tra obblighi e divieti delle imprese richiedenti. L’ottenimento del bonus comporta, innanzitutto, la presentazione di comunicazioni ex ante ed ex post, ovvero prima e dopo l’aver effettuato l’investimento in beni materiali e immateriali. Nella comunicazione preventiva occorre descrivere il progetto di investimento contenente i beni elencati negli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, numero 232 (Beni 4.0).

Nella comunicazione ex ante, l’impresa deve indicare il costo dell’investimento e certificare il risparmio energetico che prevede di realizzare. Tale valutazione la certifica un valutatore indipendente. Al completamento dell’investimento, occorre presentare la comunicazione ex post, con l’effettiva realizzazione degli investimenti contenuti nella precedente comunicazione.

Quali comunicazioni bisogna presentare per il bonus 5.0?

Servono altre due perizie: quella asseverata dei beni 4.0, relativi agli allegati A e B, e quella di un revisore che certifichi l’effettiva effettuazione dei costi ammissibili. Infine, l’impresa richiedente i crediti d’imposta dovrà attestare, mediante il proprio rappresentante legale, di possedere la perizia tecnica asseverata e le certificazione contabile riguardo alle effettive spese effettuate.

Progetto iniziatele finale, come devono essere comunicati?

Una particolare attenzione deve essere posta sulle modifiche al progetto di investimento iniziale di Transizione 5.0. Infatti, nella certificazione finale non si possono inserire modifiche significative rispetto al progetto iniziale (comunicazione ex ante).

In caso di modifiche significative – quali l’aggiunta di beni differenti di quelli previsti, la sostituzione degli impianti di autocomsumo di energia elettrica o le differenti attività di formazione – l’impresa dovrà presentare una comunicazione ex novo.

Cosa fare se i costi della comunicazione ex post sono maggiori o minori della comunicazione preventiva?

Attenzione alla determinazione di quanto spetti di credito d’imposta con la misura della Transizione 5.0. Il dato di riferimento è quello emergente dalla comunicazione preventiva. Infatti, se i costi ammissibili degli investimenti emergenti nella comunicazione ex post risultassero superiori a quelli della comunicazione ex ante, l’importo del credito spettante sarebbe quello della comunicazione preventiva, ovvero quello dei bonus prenotati.

Nel caso contrario, ovvero di costi ammissibili effettivi come da comunicazione a completamento inferiore a quelli dichiarati in sede preventiva, il bonus dovrà essere ricalcolato dal Gestore dei servizi energetici (Gse). Il risultato del ricalcolo sarà una riduzione del credito d’imposta, in base ai nuovi costi oggetto di comunicazione definitiva.

Spese di formazione dipendenti nel credito d’imposta della Transizione 5.0: i vincoli

Infine, le imprese hanno la possibilità di utilizzare il bonus Transizione 5.0 per effettuare la formazione del personale. Questa voce di spesa è calcolabile nel limite del 10% degli investimenti effettuati e, in ogni modo, non oltre i 300mila euro.

I percorsi formativi devono prevedere almeno un modulo di quattro ore minime per l’acquisizione di competenze relative alla transizione energetica e almeno un altro modulo, di quattro ore minime, per l’acquisizione di competenze inerenti la transizione digitale. Il bonus può coprire i costi:

  • dei formatori esterni;
  • dei dipendenti;
  • dei titolari d’impresa;
  • dei soci lavoratori.

Alla fine del corso di formazione deve essere svolto un esame finale sostenuto da tutti i partecipanti, con relativo attestato del risultato ottenuto.