Qualche spiraglio di poter utilizzare ancora lo sconto in fattura o la cessione dei crediti d’imposta per chi abbia fatto lavori agevolati dal superbonus emerge dalle previsioni del decreto “Rilancio” (decreto legge 19 maggio 2020, numero 34). Il provvedimento, infatti, all’articolo 121 prevede che “i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, una delle due opzioni di sconto”.
A tal proposito, si deve analizzare la stretta su sconto e cessione dei crediti operata di recente dal decreto legge 39 del 30 marzo 2024 che, all’articolo 1, comma 5, introduce il divieto di usare una delle due opzioni e impone la sola detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi per l’utilizzo del superbonus.
Superbonus, sconto e crediti nel 2024: quali spiragli e chi potrebbe usarli?
La stretta operata dal decreto 39 del 2024 sullo sconto in fattura e sulla cessione dei crediti d’imposta del superbonus, tuttavia, lascerebbe qualche spiraglio per tutti quegli operatori che abbiano “prenotato” i lavori presentando in anticipo la documentazione occorrente.
Infatti, il decreto di fine marzo scorso stabilisce che la stretta sullo sconto in fattura e sulla cessione dei crediti opera nel caso in cui, alla data del 30 marzo 2024 – giorno di entrata in vigore del provvedimento – il committente non abbia fatto ancora alcuna spesa per i lavori.
In altre parole, nel caso in cui un condominio abbia presentato la Certificazione asseverata di inizio dei lavori (Cilas) senza avviare i lavori entro la fine di marzo, decade dalla possibilità di utilizzo dello sconto in fattura o della cessione dei crediti.
Chi può ancora cedere il credito nel 2024?
Tuttavia, da una lettura più attenta di quanto prevede l’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, numero 34, più di un dubbio emergerebbe su una situazione alquanto incerta.
Infatti, considerando che l’applicazione dello sconto in fattura rappresenti per i committente dei lavori – nel nostro caso il condominio – un anticipo rispetto all’ammontare di bonus spettante e che questo corrispettivo, anticipato dal fornitore, non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa, si potrebbe rilevare che sulle fatture trasmesse al Sistema di interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle entrate prima dell’entrata in vigore del decreto legge 39 del 2024 sarebbe pienamente applicabile lo sconto in fattura.
Come funziona la cessione del credito nel Superbonus per chi ha la Cilas?
Per le fatture emesse in data successiva al 30 marzo 2024, tuttavia, occorrerebbe un chiarimento esplicito da parte dell’Agenzia delle entrate circa la possibilità di continuare ad utilizzare lo sconto o la cessione dei crediti del superbonus. Un’interpretazione estensiva delle due opzioni, tuttavia, necessiterebbe di un esito positivo circa gli adempimenti che andavano fatti a diverse scadenze.
Da questo punto di vista, prima dell’entrata in vigore del decreto 39 del 2024, le Cilas cosiddette “dormienti” davano per acquisito il diritto di far valere lo sconto in fattura o la cessione dei crediti d’imposta per un tempo illimitato, grazie alla presentazione della Certificazione entro il 16 febbraio 2023, giorno precedente all’entrata in vigore dell’altro decreto di blocco dei crediti, l’11/2023.
Sconto in fattura quale anticipo dei crediti del superbonus 2024
Una possibile estensione dello sconto in fattura sul superbonus per i lavori del 2024 troverebbe a supporto la risposta dell’Agenzia delle entrate a due interpelli. Nel primo, il numero 247 del 2023, si chiariva che l’applicazione dello sconto in fattura altro non è che “un contributo in anticipo reso dai fornitori e corrispondente alla detrazione fiscale spettante al committente”. Da questo punto di vista, lo sconto rappresenta una sostanziale modalità di pagamento.
Il secondo interpello, il 140 del 2024, chiarisce che, in caso di applicazione dello sconto in fattura, si può far riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, al posto della data di effettuazione del pagamento a carico del committente, purché alla data di emissione il fornitore abbia già incassato il corrispettivo.