Buoni fruttiferi prescritti: come richiedere la restituzione? Si tratta di una domanda che molti risparmiatori si pongono.
Da sempre i buoni fruttiferi postali sono strumenti di gestione del risparmio prediletti e detenuti nei portafogli investimenti degli investitori. Nel corso degli ultimi anni l’interesse nei confronti dei titoli fruttiferi postali si è rinnovato sempre di più e molti sono i casi di risparmiatori che si domandano come ottenere il rimborso dei buoni fruttiferi postali caduti in prescrizione. Si deve subito fare chiarezza e distinguere due categorie di buoni fruttiferi postali: una prima categoria prevede nel contenuto testuale una data di scadenza ed una seconda categoria che non prevede nel testo una data di scadenza.
Nel caso in cui sui titoli fruttiferi sia prevista una data di scadenza, una volta decorso un decennio dalla data, il buono cadrà in prescrizione e non sarà più possibile ottenere il pagamento. Nel caso in cui sui titoli fruttiferi sia riportata un’informazione poca chiara in merito alla scadenza, non deve essere considerata come data di scadenza. In questo caso, il risparmiatore ha la possibilità di ottenere il pagamento dell’importo dovuto, oltre che degli interessi.
Buoni postali prescritti: ecco come chiedere la restituzione
Tra i migliori strumenti di gestione del risparmio sempre più preferiti dai risparmiatori italiani ci sono i buoni fruttiferi postali, che sono sicuri, affidabili e convenienti. Garantiti dallo Stato italiani, i buoni fruttiferi emessi dal gruppo di Poste Italiane hanno ad oggetto un diritto di credito che si prescrive dopo un decennio. Ciò implica che una volta decorsi dieci anni dalla scadenza del titolo fruttifero, il colosso giallo vanta validi motivi per non rimborsare il capitale e gli interessi. In questo caso il detentore del buono non può in alcun modo recuperare le somme. Non si tratta di una truffa, come molti la ritengono, ma sono regole stabilite in sede contrattuale.
Per ottenere il rimborso dei buoni fruttiferi postali caduti in prescrizione sarà necessario inoltrare un reclamo e, dopo sessanta giorni, sarà necessario ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) della Banca d’Italia, il quale ha affrontato molte casistiche e dispute risolvendo i contenziosi in favore dei consumatori. Per problematiche concernenti la mancata consegna del foglio informativo analitico, differenti studi legali assistono i clienti con cause civili.
Scadenza buoni fruttiferi postali
I buoni fruttiferi postali scadono nella data ultima in cui producono gli interessi: se il titolo fruttifero ha una durata pari a 30 anni, dal 31esimo anno non produrrà più interessi. Il risparmiatore dovrà immediatamente attivarsi per ritirare i frutti maturati dal momento che è diventato infruttifero.
Dopo dieci anni dalla scadenza del buono fruttifero, il titolo cade in prescrizione e si potrà richiedere il rimborso. Se il titolo fruttifero scade oggi non bisogna allarmarsi, ma si hanno dieci anni prima che scatti la prescrizione. È buon consiglio recarsi in ufficio dislocato sul territorio nazionale per riscuotere il titolo postale divenuto infruttifero.
Prescrizione buono fruttifero postale: cosa sapere
Si parla di prescrizione quando un diritto non è stato esercitato nel termine previsto dalla normativa. Ciò implica che il diritto è venuto meno e si è verificato un fatto estintivo dello stesso. La prescrizione non esclude la possibilità di ottenere il risarcimento spettante. L’omessa consegna del foglio informativo analitico e la carente informazione del cliente comporta l’obbligo di risarcimento da parte del gruppo postale.
Il risparmiatore dovrà attivarsi per fare causa a Poste Italiane. In determinati casi i buoni fruttiferi postali riportano delle correzioni fatte a penna, che comportano la revoca delle pregresse scadenze. In queste casistiche è possibile chiedere al gruppo giallo il risarcimento ed il rimborso spettante, nel caso in cui le informazioni sulla scadenza sono contradditorie poco chiare. Ci sono casistiche in cui i buoni fruttiferi postali recano timbri contradditori.