Ulteriori precisazioni, con una modifica alla circolare operativa del 16 agosto 2024, arrivano dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) con una “errata corrige” al protocollo 0025877 sui bonus ammissibili alla Transizione 5.0 per trattori e macchine.

Si ricorda che la stessa circolare ministeriale aveva ammesso ai crediti d’imposta la sostituzione dei trattori per le imprese agricole purché l’operazione comporti il mettere fuori dall’operatività aziendale i mezzi più vecchi. Ulteriori novità riguardano anche quelle che sono le macchine mobili non stradali, definite dal Regolamento europeo numero 1628 del 2016, quali ad esempio escavatori e ruspe.

Transizione 5.0, sostituzione trattori e macchine mobili non stradali: si possono far rientrare nei bonus?

Con una nota alla circolare operativa alla Transizione 5.0, il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) ha avvisato di una errata corrige che investe soprattutto il cambio dei mezzi aziendale, in particolare le macchine mobili non stradali.

Per questi veicoli sussiste una riserva circa l’ammissibilità del loro acquisto tra i beni meritevoli di bonus. Il credito d’imposta, dunque, spetta nel caso di rispetto dei criteri Dnsh (ambientali, di economia circolare e di efficientamento energico) in sede di controllo ex post degli investimenti effettuati.

La precedente versione della disposizione inserita nella circolare operativa ministeriale del 16 agosto 2024 sulla transizione 5.0 all’articolo 5 del decreto interministeriale del 24 luglio 2024, subisce dunque delle modifiche in corsa.

Ultime notizie circolare Mimit bonus 5.0: cosa cambia?

A pagina 58, del capitolo 4 della circolare operativa del Mimit sulla Transizione 5.0 si legge che “delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti”. La nuova versione è la seguente:

“di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016 del 1628, per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti”.

Come sostituire trattori o macchine mobili con gli incentivi della Transizione 5.0?

Due, sono pertanto, i chiarimenti del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) sulla Transizione 5.0 con la precisazione pubblicata sul proprio portale istituzionale. La prima è la conferma, per le imprese che operano in agricoltura, che l’ammissibilità degli investimenti in trattori è possibile se vi è un cambio.

In particolare, la sostituzione deve riguardare il passaggio di un mezzo con motore Stage I o precedente a uno con motore Stage V, in base a quanto specificano i relativi regolamenti. La sostituzione del trattore comporta, inevitabilmente, un miglioramento sul fronte delle emissioni e di efficientamento energetico in linea con i principi Dnsh.

Come fare la dichiarazione ex ante sul rispetto criteri Dnsh?

La seconda conferma arriva sulle altre macchine mobili non stradali che utilizzino combustibili fossili. In questo caso, l’ammissibilità degli investimenti al credito d’imposta della Transizione 5.0 sussiste solo nell’ipotesi in cui le aziende richiedenti appartengano alla categoria di attività e attivi nell’ambito dei meccanismi del mercato delle emissioni di Co2 in Europa (ETS) per parametri superiori a quelli di riferimento, nei confronti dei quali l’utilizzo dei combustibili fossili a valle è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento dei mezzi stessi senza l’utilizzo di combustibili fossili.

Risposta credito d’imposta: ammissibilità sospesa all’esito ex post

L’ammissibilità di questi investimenti al bonus 5.0 diventa, in definitiva, particolarmente delicata per effetto della dichiarazione che deve fare l’impresa stessa mediante l’atto notorio. Nel documento, l’impresa deve dichiarare di rispettare i principi Dnsh in fase ex ante per poter aspirare a ottenere il credito d’imposta.

Ma, l’effettiva ammissione ai bonus avverrà solo in fase ex post, nella fase susseguente della realizzazione degli obiettivi. Pertanto, l’azienda che richieda crediti d’imposta su detti beni, dovrà attendere la fase ex post per avere un esito circa l’ottenimento del bonus.