L’incentivo della Transizione 5.0 si può perdere quando si apportino modifiche rispetto al progetto originario. È una delle novità spiegata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) nella circolare operativa pubblicata il 16 agosto 2024. Cambiare in corsa il piano degli investimenti dunque, rispetto a quanto previsto inizialmente, può comportare la perdita del bonus 5.0 nel caso in cui dette modifiche rientrino tra quelle considerate sostanziali.
All’interno della circolare sono contenuti i parametri esatti di cosa si possa considerare come “modifica sostanziale”. Le differenze devono emergere da quanto si prevede nella certificazione preventiva (ex ante) rispetto alla certificazione di completamento (ex post) del progetto presentato per ottenere fino al 45% di credito d’imposta.
Bonus Transizione 5.0, si può perdere l’incentivo se si fanno modifiche?
Investimenti e copertura delle spese con il bonus Transizione 5.0 a rischio nel caso in cui l’impresa richiedente i crediti d’imposta apporti modifiche sostanziali alla comunicazione ex ante di certificazione preventiva. Si tratta del Piano di investimenti di beni materiali e immateriali presentato e sul quale il certificatore abbia inserito le percentuali di efficientamento energetico che comportano una maggiore o minore, qualora ammissibile, aliquota di bonus.
Nella circolare emanata pochi giorni fa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per fornire indicazioni operative alle imprese interessate agli incentivi della Transizione 5.0, si elencano quelle che possono essere considerate come “modifiche sostanziali”, cause di possibile perdita dei crediti d’imposta.
Quali sono le modifiche che fanno perdere il credito d’imposta Transizione 5.0
Nel dettaglio la circolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elenca quali modifiche sostanziali del Piano degli investimenti della Transizione 5.0:
- l’aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali, a differenza dei beni inizialmente inseriti;
- l’aggiunta o la sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica differenti rispetto a quelle previste inizialmente, ovvero un aumento della potenza degli stessi impianti;
- le attività di formazione differenti rispetto alle stesse elencate inizialmente;
- le variazioni del perimetro del programma di misura adottato per calcolare la riduzione dei consumi energetici. La circolare enuncia, quale esempio, le variazioni intervenute sul processo interessato o sulla struttura produttiva.
Tali parametri entrano in gioco, dunque, nel caso di introduzione di modifiche al progetto di innovazione rispetto a quanto inserito nella certificazione ex ante rilasciata per la valutazione indipendente nella fase di prenotazione degli incentivi.
Delle modifiche dovrà essere data evidenza in fase ex post, in sede di presentazione della certificazione a investimenti già effettuati. Quelle sopra elencate sono le modifiche sostanziali che mettono a rischio l’ammissibilità delle spese e, pertanto, la fruizione del credito d’imposta.
Quali sono le modifiche ammesse al progetto ex ante e come comunicarle
Eventuali modifiche non sostanziali intervenute nel progetto di investimento dell’impresa sulla richiesta degli incentivi della Transizione 5.0 devono essere dichiarate nella Certificazione ex post, resa ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e degli articoli 359 e 481 del Codice penale.
Nel dettaglio, nel riquadro delle asseverazioni effettuate circa i contenuti del progetto, al punto 4 si fa riferimento alle “Indicazione di eventuali modifiche al progetto di innovazione”, con necessità di scegliere tra una delle due opzioni:
- sono state effettuate modifiche al progetto di innovazione rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata in data …. dal valutatore indipendente …. (inserire una breve descrizione delle modifiche in relazione ai beni e ai costi);
- non sono state effettuate modifiche al progetto di innovazione rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata in data …. dal valutatore indipendente …..
Ulteriori certificazioni che contengono dichiarazioni sulle modifiche del Piano investimenti
Gli ulteriori passaggi ai quali prestare attenzione in fase di ottenimento dei crediti d’imposta della Transizione 5.0 riguardano, in particolare:
- la dichiarazione effettuata nei dati del titolare effettivo per l’accesso ai contributi previsti dalla misura del Pnrr M7 I15 della Transizione 5.0, al punto 6, nella quale il titolare stesso si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o variazioni;
- la comunicazione di completamento del progetto di innovazione della Transizione 5.0, in merito ai punti nei quali si dichiara che “il progetto di innovazione ha subito modifiche rispetto a quanto previsto in fase di prenotazione” e al successivo punto, con dichiarazione meglio dettagliata circa il fatto che sia stata prodotta e allegata “alla presente comunicazione la certificazione ex post attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante ai sensi del comma 10 dell’articolo 38, del Decreto legge 2 marzo 2024, numero 19”.