Con i nuovi incentivi della Transizione 5.0 è possibile comprare e sostituire i vecchi trattori o mezzi agricoli per le attività agricole. L’ammissione alle agevolazioni è possibile dietro presentazione del progetto contenente anche gli obiettivi di riduzione degli impatti che l’azienda pone, con la propria azione, su ambiente, suolo e acque.

Proprio di recente, il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) di Adolfo Urso ha emanato il decreto attuativo del Piano di Transizione 5.0, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 183 del 24 luglio 2024, che attua quanto prevede il decreto legge 19 del 2024.

L’acquisto di un trattore per l’attività agricola deve rispettare specifici vincoli, sia per quanto concerne l’impatto ambientale che di efficientamento energetico assicurato dalle migliori caratteristiche tecniche del mezzo. A tal proposito, quel che conta è lo “Stage” del motore, ovvero i parametri di emissione di CO2 nell’ambiente, analogamente a quanto avviene per le vetture con la classe “Euro”.

Si può comprare un trattore o un mezzo con gli incentivi della Transizione 5.0?

La richiesta dell’acquisto incentivato del trattore in sostituzione di un veicolo acquistato in precedenza e sfruttando gli incentivi della Transizione 5.0 è ammissibile purché vengano rispettati determinati vincoli e principi. Il primo è quello che l’utilizzo di combustibile deve essere inevitabile in quanto sul mercato non esista un valido sostituto.

Questo principio rappresenta un’eccezione rispetto al criterio generale secondo il quale gli incentivi legati alla Transizione 5.0 debbano essere richiesti e utilizzati dalle imprese per incentivi che non arrechino danni all’ambiente – con emissioni di gas a effetto serra – alle acque, al suolo, oppure non contribuiscano ad introdurre un’economia circolare dei rifiuti per lo smaltimento, il riuso e il riutilizzo. Oppure, ancora, rappresentino una minaccia per l’aria, le acque e la biodiversità.

Quali standard deve avere un mezzo agricolo per richiedere il bonus Transizione 5.0?

Un secondo principio, in base al quale si offre un’eccezione alle imprese per finanziare l’acquisto di mezzi agricoli e di trattori con il bonus Transizione 5.0, riguarda le caratteristiche tecniche del nuovo veicolo rispetto al vecchio. Nel dettaglio, l’acquisto deve rientrare in un passaggio di mezzi da lavoro con motore Stage I o precedente a mezzi dotati di motore di almeno Stage V, nel rispetto dei parametri fissati a livello europeo con i regolamenti.

Pertanto, lo Stage rappresenta il livello di emissioni di CO2 delle macchine mobili utilizzate in agricoltura. Il primo Stage (I) è stato introdotto negli anni ’90 e, attualmente, si è arrivati allo Stage V. Come per i veicoli classificati in “Euro” in base al livello di emissioni di CO2, anche per i mezzi agricoli e i trattori si devono rispettare determinati standard di emissioni.

Un’impresa interessata a ottenere fino al 45% di incentivo, a fronte di determinate aliquote di raggiungimento di efficienze energetiche (di almeno il 3% o il 5%, da certificare tramite specifica documentazione emessa da personale tecnico), dovrebbe controllare sui libretto di circolazione dei propri veicoli agricoli la classe di emissione.

Passando da uno Stage più basso allo Stage più alto attualmente in vigore, si attua in automatico un rilevante abbassamento dell’impatto dell’azienda agricola sull’ambiente e nell’aria, determinato dalla minore emissione di CO2.

Quali spese sono agevolabili su trattori e veicoli agricoli col credito d’imposta?

L’azienda che dovesse intravedere un beneficio ambientale e, dunque, economico, potrebbe fare richiesta del credito d’imposta della Transizione 5.0. La sostituzione dei vecchi veicoli agricoli con mezzi acquistati esclude, tuttavia, i mezzi acquistati più recentemente, eventualmente anche con il bonus 4.0 dei beni mobili e immobili. L’obiettivo della norma, infatti, è quello di sostituire i mezzi particolarmente datati, che emettano un quantitativo di CO2 non compatibile con gli standard più recenti.

Si ricorda, infine, che si possono ammettere agli incentivi della Transizione 5.0 gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, con spese ammissibili per beni materiali e immateriali nuovi e strumentali elencati negli allegati A e B della legge 232 del 2016.